NON ADDEBITABILITA’ DELLA SEPARAZIONE A NESSUNO DEI DUE CONIUGI IN CASO DI INFEDELTA’ RECIPROCA.

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Con sentenza n.9074 del 20 aprile 2011, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un benestante imprenditore milanese che chiedeva dichiararsi l’addebito della separazione alla moglie per infedeltà coniugale, stabilisce ancora una volta il principio della non addebitabilità della separazione personale dei coniugi in caso di comprovata infedeltà reciproca.


Nel caso di specie, già i giudici di merito avevano escluso l’addebito della separazione in capo alla moglie ritenendo che, nonostante quest’ultima avesse effettivamente violato l’obbligo di fedeltà coniugale, doveva concludersi che tra i coniugi si fosse instaurato un regime coniugale improntato su reciproca autonomia e libertà sentimentale, essendo emerso in fase istruttoria che anche il marito fosse incorso nello stesso tipo di violazione.


La reiterata inosservanza da parte di entrambe i coniugi dell’obbligo di fedeltà reciproca, pur se ricorrente, “non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno, all’altro o ad entrambi nel caso in cui tale inosservanza sopravvenga in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale della coppia, quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, e in particolare in un’emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da  affectio coniugalis”.


 


Avv. Claudia Depalma


Responsabile AMI Sezione Territoriale di Latina

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