Con sentenza n.9074 del 20 aprile 2011,
Nel caso di specie, già i giudici di merito avevano escluso l’addebito della separazione in capo alla moglie ritenendo che, nonostante quest’ultima avesse effettivamente violato l’obbligo di fedeltà coniugale, doveva concludersi che tra i coniugi si fosse instaurato un regime coniugale improntato su reciproca autonomia e libertà sentimentale, essendo emerso in fase istruttoria che anche il marito fosse incorso nello stesso tipo di violazione.
La reiterata inosservanza da parte di entrambe i coniugi dell’obbligo di fedeltà reciproca, pur se ricorrente, “non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione in capo all’uno, all’altro o ad entrambi nel caso in cui tale inosservanza sopravvenga in un contesto di disgregazione della comunione materiale e spirituale della coppia, quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, e in particolare in un’emersa situazione già stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”.
Avv. Claudia Depalma
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Latina