La Cassazione conferma che l’obbligo del mantenimento vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica». Diversamente l’assegno non ha più ragione di essere versato. L’obbligo dei genitori di continuare a mantenere la prole dopo i 18 anni resta «finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica oppure che è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per colpa sua». In quest’ultima situazione, ricorda la Suprema Corte, gli alimenti si congelano.
La storia
La vicenda analizzata dalla Terza sezione civile – sentenza 13184 – riguarda una coppia della capitale separata i cui litigi sugli alimenti da dare o meno al figlio maggiorenne affidato alla madre sin dalla minore età sono finiti in Cassazione. Il Tribunale di Roma (luglio 2008) aveva accolto la protesta di Giovanni C., che sosteneva di non essere più tenuto a dare le somme pretese dalla ex moglie per il mantenimento del figlio poiché questi era divenuto maggiorenne e aveva acquisito la legittimazione ad ottenere dall’altro genitore il contributo al proprio mantenimento.
La pronuncia
Nel dettaglio, la Cassazione ha accolto la protesta della ex consorte Angela Z. sottolineando che «la legittimazione del figlio divenuto maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell’assegno di mantenimento per il figlio in base alla sentenza di divorzio, dovendosi ribadire che il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, a ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio». Quanto all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni “bamboccioni”, la Cassazione insiste sul fatto che tale obbligo vige solo se il figlio «incolpevolmente non ha raggiunto l’indipendenza economica». Diversamente l’assegno non ha più ragione di essere versato.
IL SOLE 24 ORE.IT
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cari saluti mi chiamo luigi e sono reduce da una storia del mio ex matrimonio iniziato l’anno 1986 e concluso con il divorzio il 2008, la mia ex dopo pochi anni di matrimonio senza avere figli l’anno 1992 la mia ex rimaneva incintà facendomi credere che fosse frutto della nostra relazione matrimoniale nasceva questo bambino oggi maggiorenne dopo pochi anni scoprivo che il figlio non fosse mio e non potevo più fare ricorso di disconoscimento a riguardo alla legge costituzionale di stato che dice che il disconoscimento si deve appellare entro un anno dal riconoscere il figlio in seguito la ex moglie in giudizio di separazione a dichiarato al presidente di separazione che il figlio non fosse mio come potrei distaccarmi da questo figlio che non mi appartiene io sono una persona con problemi di salute dimostabbile con un reddito di mille euro al mese vorrei capire sè cè legge che mi possa aiutare di questo calvario possibbile che le leggi italiane si mettono a concorrere alle disgrazie di persone già martoriate dalla situazione stessa se per questo mio caso cè un sig.avvocato che mi sappia dare una giusta risposta ne sono veramente grato di mettermi i pensieri in pace cari saluti scusate di tutto . 3312863784 luigi.
Quindi un figlio che raggiunta la maggior’eta non riesce a trovare un lavoro cosa deve fare? andare sotto un ponte o lavare i vetri delle macchine ai semafori perche il genitore non vuole dargli i soldi degli alimenti…io credo che la questione sia un po più delicata e vanno viste le diverse casistiche…