La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13184/2011 del 16/6/2011 (pubblicata in Guida al Diritto – Famiglia e Minori) ha statuito che il coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento per il figlio minore disposto in sede divorzile, non può agire ex art. 615 c.p.c. e quindi con atto di opposizione all’esecuzione promossa dal genitore già affidatario del figlio minorenne, adducendo l’inesistenza della pretesa creditoria azionata, conseguente al raggiungimento della maggiore età del figlio e alla cessazione della convivenza con il genitore affidatario.
La Suprema Corte, infatti, nel caso di specie, ribadendo i principi in forza dei quali l’obbligo del mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma con il conseguimento dell’indipendenza economica o con l’aver posto il figlio nelle condizioni concrete di autosufficienza senza che ne abbia tratto utile profitto per colpa o inerzia, e che la legittimazione del genitore già affidatario persiste in via autonoma e concorrente con quella del figlio divenuto maggiorenne, senza che possa farsi ricorso ai principi della solidarietà, se non limitatamente in via analogica, trattandosi di legittimazione iure proprio, ha statuito che la sede deputata all’accertamento dei mutati presupposti dell’assegno non è l’opposizione all’esecuzione ma il procedimento camerale di revisione delle condizioni divorzili ex art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall’art. 13 legge 6 marzo 1987 n. 74
Non sembra, quindi, che la sentenza, abbia statuito in difformità di altro orientamento della Suprema Corte in forza del quale il diritto al rimborso delle spese di mantenimento spetta al genitore già affidatario di figlio maggiorenne solo in caso di coabitazione con quest’ultimo (Sezione I, sentenza 27 maggio 2005 n. 11320 in Guida al Diritto Edizione n. 30 del 30 luglio 2005 pag. 68) ritenendo, quindi superfluo il requisito della convivenza, ma che abbia più propriamente voluto escludere la facoltà del coniuge oberato ad agire in sede di autoriduzione o di soppressione unilaterale dell’assegno, salvo il caso del successivo controllo in sede di opposizione, ove l’avente diritto azioni il titolo per l’intero.
Avv. Orietta Pasceri
Segretario Distrettuale AMI Emilia Romagna – Bologna
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