Dal Tar Abruzzo un importante sentenza per le famiglie separate

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I figli non sono “ospiti” occasionali


E’ questo il tenore della sentenza del TAR dell’Aquila che sancisce che il genitore separato, non collocatario dei figli minori ha diritti ad un alloggio che possa consentire una vita familiare adeguata.


A seguito del terremoto del 6 aprile 2009, il ricorrente, padre di due figli di cui ha l’affidamento condiviso con la moglie, ha un’abitazione inagibile a causa del sisma, in cui viveva dopo la separazione, dotata di due camere da letto per soddisfare le esigenze dei figli.


A seguito della dichiarazione di inagibilità il ricorrente chiedeva al Comune del L’Aquila l’assegnazione di un alloggio nel progetto CASE, dotato di due camere doppie. Nella richiesta evidenziava la situazione familiare di separato con affidamento condiviso dei minori. Nel provvedimento di assegnazione si dava atto che il nucleo familiare era costituito da tre componenti.


Dopo l’assegnazione di un abitazione con tre camere, la SGE (Struttura per la Gestione dell’Emergenza), decideva di cambiare l’assegnazione attribuendogli un monolocale, ritenendo che il nucleo familiare fosse composto da un solo membro, per il fatto che i figli fossero dimoranti con la madre .


Tale provvedimento ovviamente, che comportava il trasferimento in alloggio con un’unica camera da letto era inaccettabile, vista l’impossibilita’ del ricorrente di ospitare adeguatamente i figli.


Da qui derivava il ricorso al Tar per la revoca del provvedimento, che con sentenza depositata il 9 giugno 2011 (Presidente Cesare Mastrocola, consiglieri Paolo Passoni e Alberto Tramaglini) accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato.





Ineccepibile la sentenza del TAR Abruzzo che ha statuito:

 

 


 


«E’ infatti da ritenere che le esigenze connesse alla funzione genitoriale implichino – si legge nella sentenza – che l’alloggio in cui il padre vive sia dotato di una stanza di cui i figli (anche tenuto conto della loro eta’, 10 e 15 anni) possano disporre nei periodi di convivenza e dove siano conservati i loro effetti personali anche quando fanno ritorno dalla madre, il che conduce a ritenere che si tratti di una necessita’ continuativa, priva di quel carattere di occasionalita’ rispetto alla quale potrebbe essere sufficiente la predisposizione di un semplice divano letto, e conclusivamente che il nucleo familiare in parola debba ritenersi stabilmente composto da tre persone».


Avv. Claudio Sansò


Presidente AMI SALERNO

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