Da mantenere anche i figli con lavoro a tempo indeterminato

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La Cassazione: bisogna continuare a versare l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, in caso di coniugi separati, anche se i ragazzi hanno un lavoro fisso. A sancire l’obbligo basta che l’impiego non sia adeguato rispetto alle aspirazioni


ROMA – Agli occhi di mamma e papà i figli rimangono per sempre piccoli, da aiutare e sostenere. E anche a quelli della Cassazione, pare: per la Suprema Corte, infatti, i padri devono continuare a versare l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, che convivono con la moglie separata o divorziata, anche nel caso i cui i ragazzi abbiano trovato un lavoro con regolare contratto a tempo indeterminato. A sancire che l’obbligo di versare l’assegno alla ex moglie permane, basta la circostanza che l’occupazione trovata non sia adeguata rispetto alle aspirazioni dei figli.

Lo sottolinea la corte, in una pronuncia destinata a far discutere, che ha respinto il ricorso di Antonio R., un artigiano in pensione di Perugia, stufo di versare la paghetta di 150 euro mensili per la figlia venticinquenne dato che la ragazza, ormai da tempo, lavorava, in regola, come commessa part-time presso una azienda e poteva contare su uno stipendio di 600-650 euro al mese.

La figlia Teresa ha il diploma da ragioniera e per la Cassazione, l’impiego trovato non è adeguato rispetto al titolo di studio: tutto ciò grava sulle spalle del padre Antonio, che deve essere paziente e continuare a sostenere economicamente la ragazza. Le ragioniere – nel mercato del lavoro, osservano i supremi giudici – non vanno più a ruba come una volta, e poi l’entità della busta paga non è sufficiente a consentire l’autosufficienza della giovane, seppur convivente con la madre.

In proposito la Cassazione – sentenza 14123 della Prima
 sezione civile – ricorda che “l’obbligo di versare il contributo per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono, cessa solo quando il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato”. Per smettere di pagare, si deve provare che il figlio che mantiene si sia “sottratto volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata”.

In questo caso, la Suprema Corte ha condiviso il ragionamento della Corte d’appello di Perugia che aveva messo in evidenza come rispetto al passato, oggi ci voglia molto più tempo per mettere a frutto un titolo di studio come quello della ragazza. E ha abbracciato la tesi che lo stipendio percepito fosse inadeguato rispetto alle sue esigenze di vita. A nulla è valso il tentativo di papà Antonio di far presente che, da quando era andato in pensione, il suo reddito si era molto assottigliato e non era certo colpa sua se Teresa “si era rifiutata di collaborare nell’azienda artigianale paterna”. Si dovrà accontentare del fatto che in primo grado, il tribunale aveva dimezzato gli originari 300 euro di assegno. E cercare di non prendersela, dovendo anche versare mille euro per aver perso la causa in Cassazione.


La Repubblica.it


 

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