CASSAZIONE PENALE: ALIMENTI, COMPETENTE FORO RESIDENZA FIGLIO

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La Suprema Corte, con la sentenza 27117 del 2011, ha stabilito che il reato di mancato versamento dei mezzi di sussistenza nei confronti del figlio dev’essere perseguito nel luogo di residenza del creditore, ovvero del figlio. La sentenza arriva in seguito al ricorso di uno dei due coniugi, con residenza in provincia di Catania, alla sentenza della corte di appello di Trieste pronunciata il 18 marzo 2009. Quest’ultima aveva confermato quanto stabilito in primo grado del Tribunale di Udine, che lo aveva ritenuto colpevole dell’omesso versamento dell’assegno mensile di 210 euro e della mancata partecipazione, in misura della metà, alle spese scolastiche del figlio, secondo quanto era stato stabilito con sentenza dell’8 luglio 2004 del Tribunale di Catania nella causa di separazione coniugale.

Secondo il ricorrente entrambe le sentenze hanno violato quanto disposto dagli articoli 570 comma 2 del cp e l’articolo 8 del cpp in tema di confermata competenza territoriale. Infatti, la moglie dell’imputato dopo la separazione coniugale era stata costretta a trasferirsi con il figlio a Udine per cause connesse alla sua attività lavorativa, come insegnate di scuole medie, e alla necessità di lavorare nel quadro del nuovo assetto familiare susseguente alla separazione dal marito.

Per gli ermellini, però, in tema di di luogo di adempimento dell’obbligazione contributivo, l’obbligazione pecuniaria “rientra nel novero delle obbligazioni portable, nel senso che debbono essere portate, cioè adempiute, presso il domicilio del creditore, secondo il generale principio fissato dall’articolo 1182 comma 3 del codice civile”,

dunque, ai fini della localizzazione della competenza territoriale di un inadempimento dell’obbligazione penalmente rilevante, non può che riferisi al luogo di residenza dell’avente diritto. “Luogo correttamente individuato dai giudici di merito, nel caso di specie, nella città di Udine, in cui hanno dimorato, nei periodi di tempo oggetto delle contestazioni penali – il figlio minore e la moglie separata (avente diritto e creditori) dell’imputato”.


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