Assegno ridotto: par condicio anche tra figli legittimi e naturali

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L’assegno di mantenimento dei figli legittimi va ridotto qualora incida sul reddito del padre tanto da non consentirgli di assicurare un uguale tenore di vita ai figli naturali, nati da una successiva convivenza. È quanto affermato dalla Cassazione (sentenza 8227/11).


Il caso


In seguito alla separazione di due coniugi, il Tribunale di Roma affida la figlia minore alla madre, determinava il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della bambina in 300 euro mensili ed esclude il diritto dell’ex moglie a percepire un assegno di divorzio. Quest’ultima, in appello, vede non solo aumentare l’assegno di mantenimento previsto in favore della figlia da 300 a 400 euro, ma anche riconoscersi un assegno divorzile mensile pari a 150 euro. Contro la pronuncia di secondo grado, l’uomo propone ricorso in cassazione sulla base di ben 34 motivi. Tuttavia, la Suprema Corte finisce per accoglierne soltanto uno: è fondata la censura con cui si lamenta che l’aumento dell’assegno per la figlia legittima crea uno squilibrio, considerate le possibilità economiche del ricorrente, a svantaggio dei due figli naturali che l’uomo ha avuto dalla convivente.


Il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi. Con un reddito mensile netto di 1.600 euro, il ricorrente, considerato che deve provvedere al proprio mantenimento ed alle spese fisse che riguardano la gestione familiare, non appare in grado di destinare al mantenimento di ciascuno degli altri due figli naturali un importo mensile di 400 euro, per cui appare maggiormente conforme alle norme richiamate l’importo di 300 euro mensili riconosciuto dal tribunale. Invece, relativamente al riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex moglie, i giudici di legittimità osservano come la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi che governano tale materia, avendo valutato la condizione in cui si trovavano gli ex coniugi in costanza di matrimonio e considerato, per quanto riguarda il ricorrente, la circostanza della nascita di due figli naturali, avuti dalla convivente, e delle ulteriori responsabilità derivanti dalle nuove nascite.


Tenendo conto anche di questa circostanza, il giudice ha valutato le potenzialità reddituali di entrambe le parti, ritenendo implicitamente che quelle attuali non differissero sostanzialmente da quelle esistenti durante il matrimonio, pervenendo così al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno di divorzio di 150 euro. Il ricorrente è insorto nei confronti di tale determinazione assumendo che il giudice non avrebbe tenuto conto di elementi probatori, in ordine ai quali i vari motivi difettano del requisito dell’autosufficienza e chiedendo sostanzialmente alla Suprema Corte un riesame del merito non consentito; in realtà, per gli Ermellini, la sentenza appare adeguatamente e logicamente motivata in ordine agli elementi di prova considerati ai fini della decisione, tanto da bocciare il ricorso dell’uomo, senza la necessità di svolgere ulteriori accertamenti.


La Stampa.it

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