CASSAZIONE: MARITO PLAYBOY? MATRIMONIO NULLO

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Con la sentenza n. 17465, emessa dalla I sezione civile della corte di cassazione, il 22 agosto scorso, ha respinto il ricorso di una donna che non riconosceva la delibazione della nullità di matrimonio emessa dal tribunale ecclesiastico di Reggio Emilia. 
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, la sentenza ecclesiastica che abbia confermato la nullità del matrimonio per esclusione da parte di uno dei due coniugi dei cosiddetti bona matrimoni, va accolta poiché il marito non avrebbe mai tenuto, con la sua condotta, fede ai vincoli di indissolubilità del matrimonio. 
Invano la signora si è opposta dichiarando di essere all’oscuro – come si legge nella sentenza- “dell’esclusione dell’indissolubilità del vincolo” da parte del futuro coniuge. Secondo i giudici della Cassazione gli indizi c’erano, eccome. Sarebbe stato sufficiente usare la “ordinaria diligenza”, ovvero il buon senso, per scoprire attraverso  una serie di comportamenti quale fosse il valore attribuito a quel matrimonio dall’ex marito.
Per esempio, la rottura repentina del fidanzamento a causa di una sua relazione con un’altra donna. Poi, “i  tratti caratteriali” e cioè l’essere lui “sensibile al fascino di altre donne e alieno da legami stabili e duraturi”. Infine, il modo in cui ha affrontato il capitolo gravidanza. Quello che è stato definito “lo sconcerto” del futuro marito di fronte alla inattesa notizia, ed i rimedi cercati: “una riunione generale delle due famiglie per decidere il da farsi”, erano altrettanti strumenti inequivocabili per capire. E siccome la soluzione “all’italiana” fu “l’induzione al matrimonio” della donna, mentre in contemporanea e “in varie sedi” il futuro marito veniva confortato con la possibilità di un prossimo divorzio, non vi sarebbe stata alcuna violazione  del principio dell’affidamento negoziale incolpevole.

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