Prossima alle nozze? Vietato licenziarla

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Fiori d’arancio, vietato licenziare. Lo intima la Cassazione per la quale «la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice».

In questo modo, la sezione Lavoro della Suprema Corte ha ribadito la illegittimità del licenziamento inflitto ad una lavorarice della capitale nel marzo del Duemila, Barbara R., convolata a nozze durante il preavviso di licenziamento.

La lavoratrice impiegata nel settore del commercio – come ricostruisce la sentenza 17845 – era stata licenziata con lettera del 16 febbraio 2000 e decorrenza dal successivo 30 marzo. Negli stessi giorni Barbara R. era convolata a nozze. L’illegittimità del licenziamento, decretato dal giudice del lavoro, era stata sancita dalla Corte d’appello di Roma nel 2008 per «difetto di giustificato motivo oggettivo» e sulla base del fatto che l’espulsione dal lavoro non era stata intimata nel periodo indicato dalla legge.

Barbara R., nonostante il reintegro, ha proseguito la sua battaglia in Cassazione vivendo come un torto il fatto di essere stata silurata a nozze ormai alle porte e facendo presente che «in caso di pubblicazioni del matrimonio avvenute durante il preavviso di licenziamento, poichè il preavviso deve essere considerato a tutti gli effetti come periodo lavorato, il licenziamento dovrebbe essere considerato nullo, in quanto poteva essere revocato».

Piazza Cavour non ha condiviso il ragionamento della difesa della lavoratrice, ma ha colto l’occasione per spiegare che «il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera allorchè» l’espulsione sia stata intimata «senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione».

Chiarisce ancora la Cassazione che «soltanto il licenziamento intimato in tale periodo incorre nel relativo divieto», mentre «non può assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successiva al licenziamento, seppure intervenuta nel periodo di preavviso».


La Stampa.it

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