CASSAZIONE: NO MANTENIMENTO A EX CONIUGE CHE CONVIVE

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Nel caso in cui l’ex coniuge decide di creare una nuova famiglia di fatto con il suo nuovo partner, l’assegno di mantenimento che gli spettava dal precedente matrimonio può essere sospeso.


La Corte di Cassazione ha chiarito questo aspetto nella sentenza n.17195 del 11 agosto 2011, distinguendo all’interno delle unioni di fatto quei rapporti di convivenza stabili e duraturi finalizzati alla  creazione di una nuova famiglia, anche se al di fuori del matrimonio.


Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha espresso il seguente principio:


“In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene riproporre l’attualità nell’l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto”.


Inoltre la sentenza ha stabilito che il mantenimento va sospeso, ma non completamente eliminato nell’ipotesi di rottura del nuovo legame.


Per la Cassazione la nuova unione anche se stabile, rimane comunque un legame precario, diverso dal matrimonio. Insomma la nuova convivenza potrebbe finire, per questo motivo,  i giudici di legittimità hanno previsto,la possibilità di ottenere  nuovamente il mantenimento da parte dell’ex marito o moglie, nel caso in cui  sia ancora presente uno squilibrio economico tra i due ex coniugi.


Justice.tv

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