Lo ha stabilito la Corte di cassazione con sentenza n. 18618 del 12 settembre 2011, rigettando il ricorso di un marito che, a seguito di separazione, era stato condannato all’erogazione, a favore della moglie e delle figlie, di un assegno di importo tanto elevato da superare il proprio reddito netto percepito mensilmente. L’uomo lamentava, in particolare, l’omessa valenza economica dell’assegnazione della casa familiare, dato che, invece, secondo il ricorrente, andava valutato e considerato ai fini dell’assegno di mantenimento.
I giudici di Piazza Cavour hanno precisato, nella predetta sentenza, che l’assegnazione della casa coniugale viene effettuata esclusivamente nell’interesse dei figli (minori o maggiori non ancora autosufficienti economicamente) per evitare modifiche coattive e radicali nel loro ambiente di vita familiare e di relazione: pertanto, l’assegnazione della casa familiare non è inserita tra i parametri da considerare per l’assegno di mantenimento.
Ai fini dell’assegnazione dell’assegno periodico ai sensi dell’art. 155, comma 4, cod. civ., piuttosto, nella determinazione del quantum, oltre al reddito, rilevano anche le “sostanze” dell’obbligato: dunque, i parametri per stabilire l’importo dell’assegno dovranno riferirsi all’intero patrimonio e non soltanto ai guadagni mensili o annuali. E nel caso in cui i redditi del coniuge obbligato siano inferiori proporzionalmente rispetto al cospicuo patrimonio posseduto, l’obbligato può anche essere tenuto a liquidare una parte del patrimonio stesso, al fine di garantire il precedente tenore di vita all’ex moglie ed ai figli.
La Corte, ha, poi, precisato che in mancanza di prova sul tenore di vita, essa può essere dedotta anche in via presuntiva dall’ammontare complessivo del patrimonio e dai redditi complessivi dei coniugi.
Nella sentenza in oggetto, palese è risultata la disparità economica dei due coniugi: infatti, a fronte di un imponente patrimonio e delle notevoli potenzialità reddituali del marito, la totale assenza di reddito della moglie, la quale, non avendo mai lavorato, poiché dedita ad accudire figli e marito, possiede una capacità di guadagno pressoché nulla. Legittimo è, pertanto, il consistente assegno di mantenimento, sebbene di importo superiore a quanto percepito mensilmente dal “marito obbligato”….
Assegno di mantenimento: rileva l’intero patrimonio posseduto e non solo il reddito mensile
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PURTROPPO I MAGISTRATI NON OSSERVANO LE STESSE MISURE IN TUTTO IL TERRITORIO, PIUTTOSTO LE SENTENZE SONO A VOLTE DISCREZIONALI E NEMMENO MOTIVATE COM’E’ SUCCESSO PROPRIO A ME. DIVORZIATA DA UN MARITO CHE CONTA UN NOTEVOLE PATRIMONIO E CHE E’ UN NOTO IMPRENDITORE. L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DISPOSTO DAL PRESIDENTE E’ DI EURO 500 MENSILI. CONSIDERATO CHE SVOLGO LAVORO PART-TIME. ED HO UN MINORE CON ME….CI SI INTERROGA SUL PERCHE’ E NATURALMENTE SI RICORRE IN APPELLO CON AGGRAVIO DI SPESE E DI TEMPO.
è un schifo……
E’ una ……… pazzesca!!! La casa non viene considerata, l’uomo viene costretto a “liquidare il patrimonio personale” (!!!) per garantire il “precedente tenore di vita” (!!!).
Allora abbiamo: esproprio proletario (evidentemente la proprietà privata può essere calpesatata tranquillamente in questo paese); illogicità del concetto di tenore di vita (con la crisi e i lavori precari… roba da far ridere i polli! E se il marito fosse morto la signora non sarebbe stata costretta a rimboccarsi le maniche?); mancato rispetto dell’affido condiviso tramite surrettizia reintroduzione dell’assegno di mantenimento (nel completo disprezzo del supremo interesse del minore, ovvero quello di godere della BI-GENITORIALITA’); macato controllo da parte di tribunali e ispettorato lavoro sui redditi a nero e sulle proprietà nascoste di certe ex mogli.
VISTO CHE L’EQUILIBRIO DEI MINORI E’ LEGATO ALLE 4 MURA DI CASA ATTENDIAMO LEGGE DELLO STATO CHE VIETI OGNI TRASLOCO E/O TRASEFRIMENTO DELLE FAMIGLIE UNITE FINO AL COMPIMENTO DEL 18ESIMO ANNO DI ETA’ DI CIASCUN FIGLIO.
Ma i magistrati però quando gli si chiede loro di sacrificare parte del loro tipendio come si affrettano a sventolare la Costituzione… che vale solo per gli interessi loro e dei politici, non per la povera gente comune sotretta a fare 3 lavori per la loro ……………
VERGOGNATEVI
E’ PROPRIO UNO SCHIFO QUESTA GIUSTIZIA ITALIANA.
Ma questa è LEGGE?!?!?!!? Che schifo!!!
Scusate ma la sentenza n.18618/2011 non avete scritto altrove che è quella secondo la quale la Cassazione ha stabilito che E’ OBBLIGATORIO MANTENERE L’EX MOGLIE CASALINGA? Forse volevate scrivere qui sentenza n. 3005/2011. Oppure mi sbaglio io che non sono avvocato e capisco poco di sentenze? Grazie! Buon lavoro.