Assegno di divorzio deducibile solo nella misura stabilita dal giudice

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La deduzione dal reddito imponibile dell’assegno di divorzio va limitata alla misura risultante da provvedimento dell’Autorità giudiziaria. Lo ha stabilito la sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10323/11, accogliendo così il ricorso proposto dal Fisco.


Il caso


Confermando la decisione dei primi giudici, la Commissione Tributaria della Campania ha annullato la cartella di pagamento Irpef notificata ad un contribuente per aver dedotto dal suo reddito imponibile 90 milioni di lire versati alla ex moglie a titolo di assegno divorzile. In particolare, si legge in motivazione, l’assegno periodico erogato per il mantenimento del coniuge era deducibile nell’intera misura di fatto concordata tra le parti, anche se che non era stato attivato il procedimento camerale per la sua modifica in aumento rispetto all’ammontare stabilito in remota pronunzia giudiziale.

Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione: i giudici dell’appello si sarebbero discostati senza alcun motivo dal principio di diritto secondo cui, in tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, l’art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986, limita la deducibilità, ai fini dell’applicazione dell’Irpef, solo agli assegni periodici corrisposi al coniuge (ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli), in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; tesi, questa, confermata anche dalla Suprema Corte.

Spetta al legislatore individuare gli oneri deducibili. Infatti, la Corte ribadisce: la detraibilità va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino, spettando spetta al legislatore, secondo le sue valutazioni discrezionali, individuare gli oneri deducibili in considerazione del necessario collegamento con la produzione del reddito, del nesso di proporzionalità con il gettito generale dei tributi, nonché dell’esigenza fondamentale di adottare le opportune cautele contro le evasioni fiscali. Inoltre, la deduzione dal reddito imponibile degli assegni alimentari, limitata alla misura risultante da provvedimento dell’autorità giudiziaria, corrisponde ad una scelta del legislatore ispirata ad esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili, altrimenti lasciata alla volontà del contribuente o alla discrezionalità dell’Amministrazione finanziaria.

Tali considerazioni valgono anche per gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge, in conseguenza di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, anch’essi deducibili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Indeducibile, invece, l’assegno nella misura concordata dai coniugi. Pertanto, ai patti revisionali, raggiunti privatamente tra i coniugi, non è possibile applicare lo stesso regime fiscale dell’assegno mantenimento determinato o ratificato giudizialmente con il procedimento camerale di revisione. La Cassazione conclude che la deduzione dal reddito imponibile degli assegni limitata alla misura risultante da provvedimento dell’Autorità giudiziaria risponde a razionale opzione legislativa per condivisibili esigenze di certezza nella individuazione degli oneri detraibili.


La Stampa.it

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