VIOLAZIONE DEI DOVERI CONIUGALI E ILLECITO CIVILE

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Nel corso di questi ultimi anni si è assistito ad un radicale mutamento di tendenza intorno al problema della risarcibilità dei danni scaturenti dalla violazione dei doveri coniugali.


Fino a poco tempo fa, infatti, appariva inaccettabile per il mondo giuridico parlare di “responsabilità civile” con riguardo al concetto di “famiglia”, che invece le crescenti esigenze di tutela dei valori della persona – ritenuti fondamentali dalla Carta Costituzionale – hanno reso compatibili.


Occorreva adeguare il sistema della responsabilità civile per garantire il rispetto di quel principio di solidarietà enunciato dall’art.2 Cost in difesa della persona, anche nelle relazioni familiari.


E così, l’art.2043 cod.civ., che costituisce una clausola generale di risarcibilità diretta a compensare ogni danno ingiusto, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale (anche quando non scaturisca da reato, Cass.31.5.2003, nn.8827 e 8828) – ammette oggi il pieno riconoscimento di ogni istanza realizzatrice della persona umana.


Del resto, i rimedi messi a disposizione dal diritto di famiglia apparivano insufficienti a realizzare una funzione riparatoria, quando particolari comportamenti del coniuge si rivelassero lesivi dei diritti fondamentali dell’altro.


Si pensi all’istituto dell’addebito in sede di separazione.


La funzione, per taluni sanzionatoria, dell’addebito a carico del coniuge che avesse violato i doveri coniugali sanciti dagli artt.143 e ss. cod.civ. (fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione) risulta infatti circoscritta, con i suoi limitati riflessi in tema di perdita del diritto all’assegno di mantenimento, dei diritti successori, e i suoi risvolti in sede divorzile (e istituti annessi), e si ritiene autonoma dal rimedio aquiliano, che invece persegue la riparazione del pregiudizio arrecato al coniuge-persona nella sua sfera esistenziale, non solo familiare.


Di recente, la Cassazione (Cass. civ., 15.8.201, n.18853), muovendo dai principi già affermati nella precedente sentenza del 10 maggio 2005, n. 9801, e ribadendo quanto sopra detto intorno alla diversa funzione dell’addebito, ha dichiarato che dalla natura giuridica degli obblighi coniugali discenda che il comportamento (antigiuridico) di un coniuge – oltre a costituire causa di separazione o divorzio in presenza di tutti i presupposti – possa altresì integrare gli estremi di un illecito civile risarcibile.


Nello specifico, anche una infedeltà coniugale – se posta in essere da un coniuge con modalità tali da arrecare un grave pregiudizio all’integrità psico-fisica dell’altro, ovvero a carico della sua dignità e salute, che costituiscono valori costituzionalmente protetti (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità) – potrà legittimare una richiesta risarcitoria ex art.2043 cod.civ; e ciò indipendentemente dalla circostanza che la coppia avesse deciso di separarsi consensualmente.


L’infedeltà, recita la sentenza, per le sue modalità deve aver trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di per sé insita nella violazione dell’obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto. In caso contrario, interverrà la sanzione dell’addebito con le relative conseguenze giuridiche.


I principi enunciati nell’art.2 Cost. impongono all’intera collettività il rispetto di ogni diritto e valore dell’individuo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e soltanto il rimedio aquiliano si rivela idoneo a garantire la riparazione del danno arrecato ad un componente il nucleo familiare quando si ritrovi vittima di una ingiusta limitazione della propria sfera personale ed esistenziale.


Prosegue la Cassazione: ‹‹Fermo restando che la mera violazione dei doveri matrimoniali, o anche la pronuncia di addebito della separazione, non possono di per sé ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti ai quali l’art. 2059 cod. civ. riconnette detta responsabilità, secondo i principi da ultimo affermati nella sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 delle Sezioni Unite, la quale ha ricondotto sotto la categoria e la disciplina dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico››; e valutata in concreto la  meritevolezza e superiorità – a fini risarcitori – dell’interesse da tutelare in contrapposizione all’altrui pretesa di libertà di agire, deve sempre rammentarsi con specifico riferimento alla famiglia che essa non può essere svilita aluogo di compressione e di mortificazione dei diritti irrinunciabili, ma deve essere invece intesa “come sede di autorealizzazione e di crescita, segnata dal reciproco rispetto ed immune da ogni distinzione di ruoli, nell’ambito della quale i singoli componenti conservano le loro essenziali connotazioni e ricevono riconoscimento e tutela, prima ancora che come coniugi, come persone, in adesione al disposto dell’art.2 Cost.” (Cass. civ., 10.5.2005, n. 9801).


Avv. Maria Rosaria Basilone


 


 


 


 


 

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