Negato l’assegno in base ai documenti già acquisiti: l’ex moglie non può chiedere altre indagini fiscali

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(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 21173/11; depositata il 13 ottobre)
 
L’ex coniuge che chiede il riconoscimento di un assegno divorzile non può imporre ai giudici nuove indagini tributarie per accertare mutamenti nelle condizioni economiche del marito, se è stata ritenuta sufficiente la documentazione già acquisita. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21173 del 13 ottobre.
La fattispecie. In sede di divorzio, il Tribunale disponeva l’affidamento della figlia minore alla madre, condannando il padre a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della bambina, ma rigettava la richiesta dell’ex moglie di attribuzione in suo favore di un assegno divorzile. La decisione veniva impugnata con riferimento a quest’ultimo aspetto, ma la Corte d’appello confermava la decisione di primo grado e l’ex moglie proponeva ricorso per cassazione.
La richiesta: assegno divorzile per mutamento delle condizioni economiche dell’ex marito. Secondo la donna, l’assegno divorzile sarebbe giustificato da sopraggiunte modifiche delle condizioni economiche delle parti, in senso a lei sfavorevole e favorevole al marito. La Corte, che ha ritenuto sufficientemente provata la situazione reddituale dell’uomo sulla base della documentazione fiscale acquisita, ha disatteso le richieste dell’appellante, la quale lamenta, in sede di giudizio di cassazione, il mancato accoglimento delle sue richieste di procedere ad ulteriori indagini che avrebbero permesso di accertare il mutamento delle condizioni economiche del marito.
Si tratta, però, di censure che investono valutazioni di merito congruamente motivate, con argomentazioni immuni da vizi logici e che devono, quindi, essere respinte.
Non si può chiedere ai giudici di procedere ad ulteriori indagini tributarie se ritengono già provata la situazione reddituale dell’ex coniuge. Nello specifico, la moglie non può chiedere ulteriori indagini di polizia tributaria relativamente alla situazione reddituale del marito se i giudici ritengono sufficiente la documentazione già acquisita, come è avvenuto nel caso di specie: dalla documentazione in atti, che attesta la posizione economica del marito è apparso, insomma, doversi escludere di dover disporre un assegno divorzile in favore della moglie. E tale conclusione deve essere confermata anche dai giudici di legittimità.


 

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