Colf e portantina, per giunta part-time. All’ex moglie impossibile chiedere di svolgere altri lavori: le va riconosciuto l’assegno

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(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 21650/11; depositata il 19 ottobre)


Casalinga durante il matrimonio, poi collaboratrice domestica e ‘portantina’ dopo il divorzio. Tutto ciò per garantire a sé (e alla figlia) una condizione di vita dignitosa. Ma esiste un limite anche alle umane possibilità di trovare lavoro, e questo limite può avere un peso – come in questa vicenda, affrontata dalla Cassazione con la sentenza numero 21650, prima sezione civile, depositata ieri – per il riconoscimento ‘contestato’ dell’assegno a carico dell’ex marito.
Matrimonio, divorzio e… assegni. Sette anni di vita insieme, un capitolo che si chiude in maniera definitiva. E con qualche strascico… Difatti, lo scioglimento del matrimonio civile, accettato dalla coppia, continua a creare motivi di scontro: in ballo ci sono l’assegno di mantenimento per la figlia (affidata alla madre) e l’assegno divorzile, entrambi a carico dell’uomo.
Per il Tribunale, però, legittimo solo il riconoscimento per la figlia, considerata «non ancora autosufficiente economicamente», nonostante un’attività lavorativa. A cambiare le carte in tavola, invece, la Corte d’Appello, che obbliga l’uomo a corrispondere 250 euro mensili alla ex moglie e 200 euro mensili alla figlia.
Tenore di vita… La battaglia si trascina fino in Cassazione. A presentare ricorso è l’ex marito, che contesta innanzitutto il riconoscimento dell’assegno divorzile, legato alla valutazione del tenore di vita della coppia e alle differenti possibilità economiche degli ex coniugi.
Sul primo punto, i giudici della Cassazione ricordano che «in mancanza di prova specifica sul tenore di vita, può sopperire l’ammontare complessivo delle disponibilità economiche dei coniugi», fornendo quindi «una presunzione sul tenore di vita pregresso».
Sul secondo punto, centrale, vengono confrontate le condizioni economiche dell’uomo e della donna: il primo vanta un reddito sui 25mila euro annui e la proprietà di un immobile non utilizzato come abitazione (e quindi potenzialmente da dare in affitto); la seconda, invece, riesce a mettere insieme solo 14mila euro all’anno, e deve far fronte anche al pagamento di un canone di locazione, senza dimenticare l’aver con sé la figlia.
…e possibilità di lavoro. Evidente la posizione subalterna della donna, chiarita dai giudici anche con una considerazione sul fatto che ella si è «adattata allo svolgimento di umili attività (collaboratrice domestica, ‘portantina’)», per giunta part-time. Più di tanto, però, non le si può chiedere: a questo proposito, i giudici riconoscono, difatti, «l’impossibilità», per la donna, «di procurarsi ulteriori mezzi, per ragioni oggettive».
Per questo motivo, il riconoscimento dell’assegno divorzile, a carico dell’ex marito, così come stabilito in Appello, deve essere confermato.

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