(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 21651/11; depositata il 19 ottobre)
Scopo dell’adozione, anche nei casi particolari di cui all’art. 44 L. 4 maggio 1993 n. 184, è quello di consentire l’inserimento del minore in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e la realizzazione del suo preminente interesse a ricevere assistenza morale e materiale, nonchè stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli dalla famiglia di origine.
La fattispecie. Con ricorso depositato presso il Tribunale per i Minorenni, il marito presentava istanza di adozione, da parte sua, della minore figlia della legittima consorte e di padre ignoto.
La moglie manifestava parere favorevole e il Tribunale adito esprimeva assenso all’adozione.
Successivamente la consorte presentava appello avverso la pronuncia del Tribunale dei minori chiedendo la revoca dell’adozione, essendo venuta meno la comunione spirituale tra i coniugi, separatisi di fatto dopo la pronuncia impugnata.
La Corte d’Appello accoglieva il ricorso e rigettava l’istanza di adozione.
In Cassazione il marito denunciava la sussistenza di un conflitto di interessi tra la madre e la minore, essendo la conferma dell’adozione il preminente interesse della fanciulla e mancando, a tal proposito, la nomina di un curatore speciale ad hoc. Il consorte lamentava inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 L.n. 184/83 e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che sottolineano la necessità di tenere conto delle aspirazioni del bambino tramite l’audizione dello stesso e in ogni caso di sentire il suo legale rappresentante o, nelle ipotesi di conflitto, un curatore ad hoc nominato.
La S. C. rigettava il ricorso ritenendolo infondato; specificava in particolare che le norme denunciate regolano un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato e, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto, non solo proporre istanza al Giudice competente, ma anche fornire indicazioni specifiche relative al presunto conflitto il quale, se esistente, doveva corrispondere al vantaggio di un soggetto in danno dell’altro.
Infine, la Corte di legittimità sottolineava che non vi era alcuna violazione e/o falsa interpretazione della Convenzione di New York sui diritti del bambino e delle ulteriori norme richiamate dal ricorrente in tema di ascolto del fanciullo, essendo ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte l’obbligatorietà ascolto del minore, pena l’invalidità del provvedimento assunto.
Nel caso di specie, inoltre, essendo comunque libera la modalità di ascolto della minore, si sottolineava che la bambina era stata sentita più volte dal CTU, il quale, in conformità al precetto legislativo, ne aveva evidenziato le aspirazioni, i ricordi e le sofferenza e fu, peraltro, proprio il risultato di tale audizione che determinò l’accoglimento della domanda di appello e, conseguentemente, il rigetto dell’istanza di adozione.
Scopo dell’adozione è il «preminente interesse del minore». La Corte ha ben precisato che l’adozione, anche quella in casi particolari, di cui all’art. 44 L. n. 184 del 1993, ha lo scopo di inserire il minore in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e crescita, nonchè, in altre parole, di consentire la «realizzazione del preminente interesse del minore» che, come anticipato, è quello di permettere al bambino l’inserimento in un contesto familiare il quale, accogliendolo al suo interno, contribuisca ad un sereno ed equilibrato sviluppo della sua personalità.
Ne consegue che, non è sufficiente che il coniuge del genitore presenti la domanda di adozione, ma, a tutela del’interesse del fanciullo, è necessario che tra il richiedente e il minore sussista realmente un valido rapporto affettivo.
Dopo la separazione dei coniugi può essere revocata l’adozione del minore. Di regola, quindi, l’adozione del figlio del coniuge, presupponendo una convivenza comune, armonia e affetto tra i coniugi, sarebbe esclusa in tutti quei casi in cui la comunione di vita tra i consorti sia venuta meno. Tuttavia, proprio in ragione del «preminente interesse del minore», è necessario valutare in concreto ove si sia instaurata una positiva relazione tra l’adottando e il richiedente, poichè la cessazione della convivenza matrimoniale tra i coniugi non deve pregiudicare l’interesse del fanciullo all’adozione.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di legittimità sottolineava come, nella valutazione compiuta dal giudice a quo, lo stesso aveva in realtà ravvisato, tramite l’ascolto della minore a mezzo CTU, un contesto familiare ormai deteriorato e aveva colto nell’atteggiamento del marito, divenuto ostile in seguito alla separazione, un elemento estremamente nocivo per la crescita della minore che ne impediva l’accoglimento della domanda di adozione.
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