E’ nullo il matrimonio in cui non è previsto l’arrivo di figli a causa della malattia di uno dei coniugi.
A confermarlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza n.21968 del 24 ottobre 2011, si è espressa in merito al ricorso presentato dalla coniuge. La prima sentenza sul caso è del Tribunale Ecclesiastico, che si è espresso a favore l’invalidità dell’unione. Il rifiuto della donna di avere figli, ha legittimato il marito ad avere diritto alla separazione.
Anche la Corte d’Appello di Venezia ha reso efficace nell’ordinamento italiano la sentenza del Tribunale, con la quale è stata stabilita la nullità del matrimonio concordatario. La coniuge si è però opposta a questa sentenza, affermando che la mancanza di figli è dettata da una sua malattia, l’anemia mediterranea, trasmissibile anche alla prole. Ha inoltre sollevato la questione di infedeltà matrimoniale.
Per il difensore il verdetto è contestabile per violazione del diritto di salute, ovvero del art. 32 della Costituzione. La coniuge ha anche fornito relativa documentazione, in cui è riscontrabile il suo problema fisico.
Il giudice italiano non ha però il potere di riesaminare la decisione del Tribunale Ecclesiastico, in quanto è vincolato all’accertamento effettuato dal giudice ecclesiastico, da cui è riscontrata l’esclusione della maternità, manifestata dalla donna. Il giudice ecclesiastico non ha violato le norme costituzionali, poiché si è basato sugli effetti della malattia, che inevitabilmente hanno un’incidenza negativa sulla generazione di prole.
Inoltre il giudice di merito non ha analizzato la situazione di infedeltà, si è espresso solo sulla questione di invalidità matrimoniale per esclusione della prole, con riferimento al canone 1101, che non è in contrasto con l’ordinamento italiano. Infatti, anche l’art 123 del codice civile, prevede l’impugnazione del matrimonio nel caso in cui gli sposi non adempiono ai loro obblighi.