La riduzione dell’assegno di mantenimento o una sua eventuale revoca non è accoglibile qualora la moglie ha lasciato la professione forense e dimostra che in costanza di matrimonio guadagnava meno del marito.
In questi termini si è espressa la la Corte di Cassazione (sentenza n. 22312 depositata il 26 ottobre 2011). La prima sezione civile del palazzaccio dichiarando il ricorso inammissibile ha così confermato una sentenza della Corte di Appello di Lecce.
In primo grado, il Tribunale di Taranto dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio e affidava il figlio minore alla madre, cui assegnava la casa coniugale, condannando contestualmente il marito a corrispondere assegno per il figlio e per la moglie. La Corte d’Appello di Lecce, su ricorso proposto dal marito che chiedeva la revoca o la riduzione del mantenimento dato che la sua ex moglie aveva abbandonato volontariamente la professione, con sentenza, in parziale accoglimento dell’appello, riduceva l’importo dell’assegno mensile facendo però notare che la differenza reddituale tra i due coniugi sussisteva anche in passato.
Investita della questione, la Corte, ha spiegato che “non si dà contro di una specifica violazione ovvero falsa applicazione od erronea interpretazione della predetta norma, ma si contesta che il giudice a quo, sulla base di una situazione di fatto erroneamente accertata, abbia affermato la spettanza alla moglie dell’assegno divorzile. La censura riguarda quindi una valutazione di fatto, da ricollegarsi semmai ad un vizio di motivazione. E significativamente il quesito formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi, riguarda appunto una valutazione di fatto: l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, e la volontarietà dell’abbandono da parte del coniuge stesso della professione forense. Il motivo appare altresì non autosufficiente, non precisando l’entità dei redditi della moglie quando essa svolgeva attività forense (va ricordato che, secondo la Corte d’Appello, il divario reddituale tra le parti esisteva in passato)”.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI SALERNO