Se l’ex riceve un’eredità il beneficio dell’assegno divorzile permane se non muta la sproporzione economica tra i coniugi

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La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi, con la sentenza n. 23776 del 14 novembre 2011, sull’obbligo di mantenimento e sulle condizioni che legittimano il beneficio, chiarendo come anche la favorevole circostanza relativa all’acquisizione per intero della casa coniugale e alla percezione di una eredità immobiliare non valga comunque a far venir meno il diritto al mantenimento quando persista la sproporzione economica tra gli ex coniugi.
Con la sentenza in oggetto, infatti, la Corte ha respinto il ricorso di un marito che, dopo aver avuto ragione in primo grado, è stato successivamente condannato in appello a versare in favore della ex moglie l’assegno di mantenimento oltre al 40% del proprio trattamento di fine rapporto, avendo la Corte d’Appello rilevato una significativa sproporzione tra i redditi delle parti. Il fondamento giustificativo del riconoscimento dell’assegno di mantenimento risiede, infatti, nella mancanza di adeguati redditi propri e l’accertamento relativo a tale presupposto implica quello in ordine all’esistenza di uno squilibrio tra la situazione economico-patrimoniale dei coniugi, valutabile avendo riguardo al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. In tale prospettiva, il riconoscimento dell’assegno mira a creare un riequilibrio delle condizioni patrimoniali delle parti, di modo che anche il coniuge che non abbia sufficienti redditi propri possa conservare un tenore di vita pari o al meno simile a quello che possedeva in costanza di matrimonio.
A nulla sono valse le argomentazioni assunte dal ricorrente a sostegno della propria pretesa avverso la statuizione della Corte d’Appello, la quale, nel pervenire alla decisione ivi esplicitata, avrebbe omesso di considerare l’età del ricorrente medesimo, l’obbligo per lui di provvedere ad una figlia in giovanissima età, la sostanziale natura reddituale dei suoi proventi, nonché la reale mancanza di incidenza dell’assegno sul tenore di vita della ex coniuge, attesa la consistenza del reddito dalla stessa percepito e del suo patrimonio immobiliare, ultimamente arricchito per effetto dell’eredità del genitore deceduto. Tali motivi di ricorso sono stati, infatti, ritenuti infondati dalla Cassazione, perché ininfluenti rispetto all’accertamento da compiersi, sottolineandosi piuttosto come l’accertamento del diritto del coniuge all’assegno divorzile vada effettuato verificando l’adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio. Su questo punto, la Corte di Appello ha rilevato che, anche a seguito dell’incremento del patrimonio immobiliare della ex coniuge, risultava comunque una significativa sproporzione tra i redditi delle parti, oggettivamente desumibile dalle loro dichiarazioni dei redditi (Anna Costagliola).


 


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