Secondo la Suprema Corte – sentenza n. 23631 dell’11 novembre 2011 – qualora la casa familiare sia costituita da un immobile la cui divisibilità non sia agevole, non è possibile disporre la revoca dell’assegnazione della stessa in favore del coniuge proprietario ed affidatario dei figli al fine di permettere all’altro di vivere nel piano inferiore.
In particolare gli Ermellini hanno stabilito che “non può disporsi l’assegnazione parziale della casa coniugale a meno che l’unità immobiliare in contestazione sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile”.
Avv. Claudio Sansò
PRESIDENTE AMI SALERNO
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