Il minore può essere affidato a entrambe i genitori anche quando uno dei due vive con il figlio all’estero.
L’oggettiva lontananza non è una preclusione per l’istituto introdotto con la riforma del 2006. La Suprema corte ha, pertanto, confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna che affidava a entrambi i genitori, uno residente in Italia e l’altra all’estero, il figlio minore.
Già nel 2010 la Cassazione si era pronunciata in tal senso: “alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore” chiarendo che “l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 quater, comma 2, c.c.)” (Cass. N. 24256/10).
Nella nuova pronuncia si legge in motivazione che «non sussistano motivi ostativi all’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori posto che la considerevole distanza tra le parti e l’accesa conflittualità fra le stesse, come emergente dagli atti di causa, non rappresentano circostanze sufficienti ed idonee a limitare le prerogative in ordine alla condivisione delle decisioni di maggiore importanza relative alla salute, alla cura e all’istruzione».
Al padre dovrà essere garantito un contatto quotidiano con il figlio per il tramite di una webcam.