L’assegno familiare percepito dall’affidatario dei figli non decurta il mantenimento

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La madre affidataria o collocataria dei bambini ha diritto a percepire direttamente l’assegno familiare e l’importo di questo non può essere detratto dal mantenimento dovuto dal coniuge onerato.

Lo ha sancito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 25707 del 1° dicembre 2011 accogliendo il secondo motivo di ricorso presentato da una donna, titolare dell’assegno familiare, che si era vista decurtare dal Tribunale il mantenimento dovuto dall’ex marito.

In particolare la prima sezione civile ha spiegato che gli assegni familiari (previsti per la prima volta dal R.D.L. 21.8.1936, n. 1632 ) consistevano in un’attribuzione di importo fisso per ogni familiare a carico, attribuzione poi sostituita da quella in favore del nucleo familiare inteso nella sua unitarietà, per effetto del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito in 1. 13.5.1988, n. 153.

Prima della predisposizione di quest’ultimo provvedimento erano state inoltre emanate due norme per regolare la situazione di conflitto fra coniugi separati e favorire la donna affidataria dei figli, vale a dire l’art. 211 1. 1975/151 e l’art. 9 1. 1977/903, che sostanzialmente sancivano il diritto dell’affidataria a percepire gli assegni familiari per i figli, indipendentemente da chi fosse titolare del rapporto posto a base della relativa erogazione.

Queste norme, sulla base delle quali si era venuta a determinare una scissione fra titolarità del diritto alla corresponsione del trattamento di famiglia e diritto alla percezione dello stesso, nonché una regolamentazione delle situazioni di conflitto fra coniugi separati aventi entrambi diritto alla corresponsione, sono rimaste in vigore, e ciò dunque comporta, venendo al caso di specie, che la madre affidataria dei figli minorenni ha diritto, ai sensi del citato articolo, di percepire direttamente gli assegni corrisposti a beneficio del nucleo familiare.

Quanto alla distinzione operata nell’ambito degli assegni familiari, fra quelli percepiti per il coniuge separato e quelli viceversa spettanti per i figli, la stessa è superata dal fatto che, come sopra precisato, le attribuzioni riconducibili all’istituto degli assegni familiari, non più esistente, sono state sostituite da quelle in favore del nucleo familiare.


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