Il coniuge separato che ha contribuito in misura maggiore al mantenimento dei figli non può chiedere il rimborso all’ex: ciò perché ciascuno deve partecipare alle spese dei bambini secondo le sue sostanze.
Lo ha stabilito il Tribunale di Vicenza che ha respinto il ricorso di una donna che aveva dichiarato, peraltro contraddittoriamente, di aver contribuito in misura maggiore al mantenimento dei figli dopo essersi separata, di fatto, dal marito.
In particolare i giudici hanno ricordato che l’obbligo reciproco dei coniugi all’assistenza morale e materiale, nonché alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed avente origine nel matrimonio, secondo il quale i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia, non si esaurisce al venir meno della coabitazione e della convivenza.
Entrambi i genitori sono, altresì, tenuti ex artt. 147 e 148 c.c. a concorrere al mantenimento, alla istruzione ed alla educazione della prole in proporzione alle rispettive sostanze e capacità di lavoro.
Ciò rilevato, pronunciata sentenza di separazione personale coniugale, non può ritenersi sussistente, in capo al coniuge che abbia maggiormente contributo al mantenimento della prole ed ai bisogni della famiglia, alcun diritto al rimborso delle somme a tal uopo impegnate a titolo di indebito.
Fonte: www.cassazione.net
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