Non basta che il padre sia disoccupato: il figlio ha diritto al mantenimento. Secondo la Cassazione (sentenza 28870/11) «si deve verificare la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, e in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro».
Il caso
La Suprema Corte ha bocciato il ricorso di un padre separato di Brindisi, che, lavorando saltuariamente con contratti a tempo e ritrovandosi il più delle volte disoccupato, chiedeva che fosse ripristinato l’assegno in suo favore e che il contributo per i figli fosse limitato ai soli periodi di svolgimento di attività lavorativa. La Corte d’appello di Lecce, nel dicembre 2007, dopo aver constatato che l’uomo aveva trovato un’occupazione a tempo determinato, lo aveva condannato a mantenere i figli, affidati alla ex moglie con 300 euro mensili. In primo grado il Tribunale di Brindisi, nel 2006, aveva esentato l’uomo da obblighi contributivi. L’uomo ha provato a fare rivivere in Cassazione la sentenza di primo grado, lamentando che «non erano state prese in considerazione le informative dalle quali emergeva che nel periodo considerato era disoccupato». La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha evidenziato che le condizioni di lavoro precario o di disoccupazione non bastano ad esentare il genitore separato dall’obbligo di mantenimento della prole.