Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 27 gennaio 2012 n. 1216
Il genitore che concede in comodato una casa alla figlia per la costituenda famiglia non è tenuto, in caso di separazione di quest’ultima, a restituire le spese sostenute dall’ex genero.
Lo ha affermato la Cassazione secondo la quale l’assegnazione della casa coniugale a un coniuge non fa venir meno il contratto di comodato in essere, con la conseguenza che il genitore non è tenuto a rimborsare all’ex genero le spese sostenute durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Il comodatario, infatti, se deve affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, al fine di utilizzare la cosa, può liberamente scegliere di provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.
Il Sole 24 ore.it
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