L’annullamento del matrimonio disposto dalla Sacra Rota vale anche per lo Stato italiano se la convivenza è stata solo di “facciata”. La Corte di cassazione (sentenza 1780) respinge il ricorso di un’ex moglie che non si rassegnava alla decisione della Corte di cancellare gli effetti civili di un matrimonio che, benché durato molti anni, era stato cancellato dal tribunale ecclesiastico per la riserva mentale dello sposo. La ricorrente era convinta di avere dalla sua la precedente giurisprudenza con la quale la Cassazione (sentenza 1343 del 2011) dava un peso alla prolungata convivenza, post nozze viziate, considerandola espressiva dell’accettazione del matrimonio. I giudici spiegano però che c’è una sostanziale differenza tra la scelta di condividere la casa e quella di condividere la vita.
Il Sole 24 Ore
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