Lo ha stabilito il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con decreto depositato il 31 gennaio scorso ( Presidente Dott. Luciano Trovato, Giudice Relatore Dot.ssa Teresa Chiodo).
Ed infatti sostiene il Tribunale che, per costante giurisprudenza ella Cassazione, anche a seguito dell’intervento della legge 54/2006, è stato riconosciuto non un vero e proprio diritto di visita dei nonni o degli altri congiunti, ma solo un interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata alla cui realizzazione possono contribuire anche le figure dei congiunti , a meno che non ci siano ragioni che ostano al mantenimento di tale rapporto. Pertanto i parenti di ciascun ramo genitoriale possono vedersi riconosciuto , ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c. il proprio “diritto” solo quando sussiste un effettivo impedimento alla frequentazione del minore frapposto dai genitori e solo qualora tale impedimento sia carente di ogni ragione e non può, viceversa , ritenersi sussistere ogni qual volta vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsigliano il rapporto.
Nel caso di specie i nonni materni di due bimbe avevano adito il Tribunale per i Minorenni nei confronti dei genitori delle nipotine per l’adozione ex art. 333 c.c. di un provvedimento a tutela delle minori affinché potessero incontrare i nonni materni.
Ma dall’istruttoria era emerso che non sussistevano situazioni pregiudizievoli in danno delle minori, suscettibili di determinare l’adozione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale: le due bambine serene, intelligenti e comunicative, erano ben inserite nel contesto familiare; i genitori delle bimbe , figure forti e rassicuranti , rappresentavano un valido riferimento affettivo ed educativo per la prole. Invece si era manifestata in maniera evidente una situazione di forte conflittualità tra nonni e genitori delle bimbe, causata dalla totale ed ingiustificata disapprovazione dei nonni nei confronti dell’indirizzo educativo adottato dai genitori nei confronti delle minori . Inoltre dalla Corte era stato rilevato che l’ accesa conflittualità si era palesata anche nel corso dell’udienza , costringendo il giudice istruttore ad allontanare dall’aula i nonni ricorrenti .
Ed in decreto il Tribunale evidenzia che è innegabile che le gravi censure –anche in udienza – formulate dai nonni materni nei confronti soprattutto del genero e risultate non suffragate da idonei riscontri, le indebite intrusioni effettuate nella privacy familiare, costituiscono espressione di una totale sfiducia dagli stessi nutrita nei confronti delle capacità genitoriali del papà e della mamma delle minori ed interferiscono negativamente sul progetto educativo familiare e sull’armonico sviluppo della personalità in itinere delle minori.
Pertanto il Tribunale per i Minorenni ha rigettato il ricorso dei nonni materni, ribadendo che l’interesse dei nonni a frequentare i nipoti può essere preso in considerazione solo ove risulti che dalla mancata frequentazione derivi un pregiudizio a carico dei minori e come, nel caso di specie, una più intensa frequentazione tra le minori ed i nonni materni attuata per via giudiziaria in un clima apertamente ostile e conflittuale non può certo ritenersi rispondere all’interesse delle bambine, ma è al contrario suscettibile di costituire fonte di pregiudizio per le medesime.
Il Tribunale invitava infine i nonni materni per il futuro a rapportarsi con le nipoti serenamente ed in maniera corretta “senza assumere iniziative suscettibili di interferire sul progetto educativo dei genitori o comunque idonee a non invadere l’ambito delle prerogative e dei poteri che appartengono al demanio esclusivo dei genitori esercenti la potestà;solo a tale condizione potrà ritenersi che il rapporto con i detti congiunti sia effettivamente essenziale ed utile per la crescita psicofisica delle bambine”.
Avv. Margherita Corriere
Presidente Sezione Distrettuale AMI di Catanzaro
Buongiorno, avrei una domanda. Non sono sposata ed ho un figlio di 4 anni con il mio compagno. Di comune accordo da due anni non frequentiamo più i nonni paterni a causa di eccessiva invadenza e dei comportamenti.scorretto nei nostri confronti e nei confronti del minore. Mia suocera tittavia continua ad avete atteggiamenti persecutori, scrivendo mail, messaggi, facendosi trovare sotto casa e recapitando lettere brevi manu a casa (entrando nel.nostro palazzo). In caso la situazione degenerasse (lei.ci minaccia da tempo di portarci in tribunale per impedimento a frequentare il nipote, dove è certa di vincere), sarebbe possibile avvalersi anche di questi episodi persecutori per provare la sua estrema invadenza e la nostra difficoltà a frequentarla? Grazie.