LA Corte di Cassazione, con sentenza n. 1777 dell’8 febbraio 2012 ha accolto il ricorso di un genitore che si era visto negare, dal giudice di secondo grado , l’affidamento condiviso della figlia minore.
La motivazione adottata dal giudice dell’appello si basava sul presupposto che, essendovi un forte conflitto fra gli ex coniugi, e ravvisando uno scarso interesse del padre nei confronti del minore, vi fosse una posizione di rifiuto da parte di quest’ultima verso l’uomo.
Dopo la riforma, l’affidamento monogenitoriale è l’eccezione rispetto alla regola dell’affidamento condiviso: non a caso l’art. 155bis del codice civile richiede, per l’affidamento ad uno solo dei genitori, un provvedimento motivato, non richiesto invece per l’affidamento condiviso.
La Cassazione, a questo riguardo, ha affermato che già la scelta del termine da parte del legislatore è significativa, rispetto all’espressione previgente di «affidamento congiunto»: “affidamento condiviso vuol dire infatti non solo affidamento ad entrambi, ma affidamento fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l’altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sé”.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI SALERNO
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