Scatta l’addebito con l’abbandono della casa familiare

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 14 febbraio 2012 n. 2059


E’ quanto ha stabilito il giudice di Legittimità in merito all’abbandono volontario e definitivo della residenza familiare da parte di un coniuge, senza che questi abbia proposto domanda di separazione. Fin qui nulla di rivoluzionario, ma di certo è innovativo l’orientamento secondo il quale il coniuge richiedente l’addebito“non deve ulteriormente provare l’incidenza causale di quel comportamento illecito sulla crisi del matrimonio”.


La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di un marito cui era stata addebitata la separazione a seguito, appunto, dell’abbandono della casa familiare diversi anni prima della proposizione della domanda giudiziale, e che, contestualmente, aveva iniziato una nuova relazione more uxorio. La Suprema corte ha, infatti, stabilito che un simile comportamento implica di fatto “la cessazione della convivenza e degli obblighi ad essa connaturati, gravando dunque sulla parte che si è allontanata “l’onere di offrire la prova contraria”, e cioè che “quel comportamento fosse giustificato dalla preesistenza di una situazione d’intollerabilità delle coabitazione”.


Avv. Claudio Sansò


Presidente AMI Salerno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *