Durante il matrimonio ha condotto una vita spericolata: assegno divorzile ridotto

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Il giudice, per quantificare l’assegno divorzile, può legittimamente riferirsi al contributo personale dato dal richiedente alla vita familiare, valutando il comportamento di quest’ultimo nel corso del matrimonio. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 28892/11.


 


Il caso


 


Un uomo e una donna si sposano e hanno due figli. Purtroppo però, il matrimonio non è dei più felici. Fin dai primi anni della convivenza e con i figli ancora piccoli, la donna è solita frequentare locali notturni dove abusa di alcool e psicofarmaci. Il marito è spesso costretto ad intervenire, anche con l’ausilio delle forze dell’ordine, per cercare di recuperare la moglie in difficoltà a causa dell’assunzione di quelle sostanze. Dopo nove anni i due si separano. Qualche tempo dopo, il marito deposita il ricorso con il quale chiede al Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio e l’affidamento dei figli. La moglie si costituisce chiedendo l’affidamento condiviso con collocazione presso il padre e un assegno divorzile mensile di 2.000 euro. Il giudice, per quel che riguarda i figli, accoglie la richiesta della madre stabilendo l’onere del mantenimento a carico esclusivo del padre; rigetta però la domanda di assegno divorzile. La donna ricorre in appello dove si vede riconoscere il diritto a 200 euro mensili. Si arriva dunque in Cassazione.


 


Le ragioni della moglie. La donna lamenta il fatto che la Corte d’appello ha liquidato l’assegno in soli 200 euro in ragione del suo comportamento e della sua condotta di vita le cui circostanze però non erano emerse in sede di separazione personale. Inoltre, a suo dire, i giudici hanno fornito una motivazione contraddittoria quando hanno dapprima riconosciuto un divario tra i redditi dei coniugi maggiore di quello calcolato dal tribunale considerando degli immobili di proprietà del marito a lui pervenuti per successione, stabilendo poi che di essi non si deve tenere conto. Infine, la Corte territoriale, sempre secondo la donna, non ha debitamente considerato l’apporto dato dalla stessa alla conduzione familiare avendo tenuto presso di se i figli sino all’età di dieci e dodici anni.


 


Le ragioni del marito. L’uomo sostiene che l’assegno non può essere attribuito all’ex coniuge poiché ella non ha dimostrato il peggioramento del suo tenore di vita rispetto a quello goduto durante il matrimonio. Inoltre, la decisione della Corte d’appello è censurabile poiché da un lato afferma che ai fini della determinazione dell’assegno non rilevano i beni pervenuti dopo la separazione, dall’altro ne tiene conto nel momento in cui esamina i redditi. Infine, il comportamento della moglie avrebbe dovuto in ogni caso escludere il diritto all’assegno.


 


La Suprema Corte, prima di tutto, riconosce come corretto l’operato dei giudici di secondo grado che hanno tratto «implicita prova del raffronto fra la situazione economica complessiva delle parti negli anni anteriori alla pronuncia di divorzio – in relazione alla quale ne andava ragguagliato il tenore di vita e i redditi della ex moglie – espungendovi a tal fine i beni immobili pervenuti all’ex marito per successione ereditaria dopo la cessazione della convivenza in quanto non costituenti lo sviluppo naturale dell’attività svolta durante la convivenza». La Cassazione precisa poi che « in tema di scioglimento del matrimonio, una volta stabilita la spettanza in astratto dell’assegno divorzile, per non essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di mantenere il tenore di vita matrimoniale, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 88, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto». La Corte d’appello ha preso in considerazione da un lato la durata del matrimonio e dall’altro lo scarso contributo dato dalla moglie alla gestione complessiva della vita familiare. Quest’ultimo riferimento operato dai giudici è dunque legittimo in forza di quanto disposto dalla legge sul divorzio. La Corte, nel rigettare i ricorsi, ricorda poi come sia un principio ormai consolidato quello secondo il quale «il giudice, nella quantificazione dell’assegno, non deve necessariamente darne giustificazione in relazione a tutti i parametri stabiliti dall’art. 5 della legge sul divorzio, potendo dare prevalenza anche ad alcuni o ad uno solo di essi.


La Stampa.it

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