Assolta dalla Cassazione donna lucana separata prese il figlio al posto del marito

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A causa del ritardo dell’ex marito aveva prelevato il figlio minorenne dall’associazione di scout. Ma quella volta, così come aveva stabilito il giudice, toccava al padre. Lei si è giustificata dicendo che il bimbo sarebbe rimasto solo. Ma in primo e secondo grado non è bastato. Era stata condannata dai giudici del Tribunale di Melfi e poi da quelli della Corte d’appello di Potenza. La Cassazione le aveva dato ragione. Ieri i giudici hanno depositato le motivazioni della sentenza. I figli non sono «pacchi postali in balia dei capricci o comunque delle “finalità” dei genitori». 

È questo il monito che arriva dalla Suprema corte che, consapevole delle tante liti tra genitori separati per la consegna dei figli, ricorda loro che al di sopra di tutto c’è «l’interesse morale e materiale del minore, soggetto di diritti e non mero oggetto di finalità esecutive perseguite» da mamma e papà. Ecco perchè la Cassazione spiega che non può essere condannato il genitore affidatario che tiene con sé il figlio a causa dei continui ritardi dell’ex coniuge. Con questa motivazione la Suprema corte ha annullato senza rinvio, «perchè il fatto non costituisce reato», la doppia condanna per mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice nei confronti di una 40enne di Melfi. Denunciata dall’ex marito, la donna era stata condannata a due mesi di reclusione, pena sospesa e con la condizionale, dal Tribunale di Melfi e, successivamente, dalla Corte d’appello di Potenza, nel febbraio 2010, che aveva rideterminato la condanna a un mese a quindici giorni di reclusione. 

La donna, tramite i suoi legali, ha fatto ricorso per Cassazione, facendo notare che il ragazzino non poteva essere trattato alla stregua di un «pacco» e che la mancata consegna al padre non era dovuta a un atto di ritorsione o comunque a una volontà di non rispettare le disposizioni del giudice. La Suprema Corte le ha dato ragione, annullando la sentenza d’appello. In particolare i giudici spiegano che «è onere del genitore non affidatario – si legge nella sentenza – farsi carico di rispettare giorni e orari fissati nel provvedimento del giudice, non autorizza il coniuge non affidatario a scegliere a piacere in quale ora presentarsi, essendo invece tenuto a rispettare l’orario iniziale, sia pure entro limiti di ragionevole tolleranza». 
La Gazzetta del Mezzogiorno.it…

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