La Cassazione, con sentenza n. 9235/2011, ha convalidato la pena comminata dalla Corte di Appello di Roma nei confronti di un investigatore privato il quale, su mandato di un marito tradito doveva seguire la moglie e filmarla. Questi, dopo essere entrato nella casa dell’amante di lei ha filmato il rapporto sessuale tra la donna e l’amante, cedendolo poi al marito. Per tale ragione l’investigatore privato della capitale è stato condannato per interferenze illecite nella vita privata (art 615, III comma, cp), poiché nella citata qualità, riprendeva indebitamente, mediante l’ausilio di strumentazioni elettroniche audiovisive, l’amplesso.
Secondo la Suprema Corte la condotta va oltre la violazione di domicilio, in quanto «nel caso della interferenza nella vita privata viene insidiata» anche «la riservatezza delle condotte individuali o sociali (dunque dei rapporti umani) che in tali luoghi si svolgono».
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI SALERNO