L’ex marito che vince alla lotteria deve mantenere la moglie da cui è separato da molti anni. La Corte di cassazione, con la sentenza 3914, prende alla lettera la formula di rito “nella buona e nella cattiva sorte” e la estende anche ai coniugi divorziati. Gli ermellini decidono di far partecipare l’ex famiglia alla fortuna toccata al marito che, ormai separato da tempo, aveva vinto al Superenalotto un miliardo e 800 milioni insieme alla sua nuova compagna. La Suprema corte avalla quanto avevano già deciso i giudici di merito che, in sede di divorzio, avevano stabilito, a carico del ricorrente, l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di 115 euro alla ex moglie e di 500 euro al figlio maggiorenne ma non ancora autonomo. Contributo che era certamente alla portata dell’uomo grazie all’incasso della schedina vincente. Non è d’accordo il ricorrente che si rivolge alla Cassazione, cercando in tutti i modi di evitare il mantenimento. Secondo l’ex marito, i giudici di merito, si erano concentrati sulla sua fortuna al gioco, invece di considerare la sfortuna che aveva sul lavoro e nella salute, visto che le sue precarie condizioni non gli permettevano di svolgere alcuna attività.
Un altro tentativo il ricorrente lo fa ricordando al Supremo collegio che, proprio in base alla sua giurisprudenza, sulla determinazione dell’assegno divorzile pesano solo gli incrementi delle condizioni patrimoniali che derivano in qualche modo da un prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio. Infine la difesa chiede che vengano tenute in considerazione le testimonianze con cui gli amici, ovviamente del ricorrente, indicavano nella nuova compagna l’unica vincitrice dell’ingente somma. Nulla riesce però a distogliere gli ermellini dall’intenzione di allinearsi a quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello. Il collegio di piazza Cavour non rinnega il consolidato principio in base al quale sarebbe esclusa la possibilità, di valutare, ai fini dell’adeguamento dell’assegno, «i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili». Tuttavia l’indirizzo enunciato non vieta che il miglioramento imprevisto possa essere considerato, non per aumentare l’assegno ma per contribuire al mantenimento di una ex moglie che non lavora e un figlio che ha ancora bisogno di sostegno. L’esiguità della cifra dovuta all’ex dimostra che i giudici non hanno tenuto conto della vincita ma solo del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio.
di Patrizia Maciocchi – Il Sole 24 Ore
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