L’ex coniuge casalinga può vedersi ridotto l’assegno di mantenimento se ha una potenziale capacità lavorativa. Quando, infatti, si accerta che la beneficiaria è dotata di una specifica qualifica professionale e che il soggetto obbligato ha avuto una diminuzione patrimoniale, è perfettamente legittima la richiesta dell’ex marito di “risparmiare” sul mantenimento.
Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza 4571/2012 che ha respinto il ricorso di una donna che si era vista ridurre l’assegno perché, pur essendo impossidente e priva di alcuna fonte di reddito, aveva la qualifica di insegnante. Secondo i giudici di merito questa professionalità potenziale le avrebbe consentito di dare lezioni private o collaborare con scuole pubbliche o provate e di non gravare per intero sull’ex coniuge.
La Cassazione ha confermato la decisione sostenendo che la donna, sebbene priva di mezzi economici, non si doveva considerare “pure priva per ragioni oggettive di qualsiasi residua capacità lavorativa lucrativa, essendo anche dotata di specifica qualifica professionale
Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 22 marzo 2012 n. 4571
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