Cassazione: no alla revocazione della sentenza di separazione se il coniuge ha taciuto la sua nuova relazione

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

Non è, questo, infatti, un elemento determinante del dolo processuale, necessario per chiedere la revocazione.
Così hanno deciso i giudici della Corte suprema di legittimità con la sentenza n. 5648 del 10 aprile 2012, che ha dato torto al ricorrente, il quale voleva invece ottenere l’annullamento della pronuncia del Tribunale sulla separazione e sull’obbligo di mantenimento nei suoi confronti verso la ex moglie.
Al momento dell’udienza presidenziale risulta che la donna avesse un’altra relazione, e che era in stato di gravidanza; del resto anche l’uomo aveva creato una seconda famiglia, ma queste circostanze non erano emerse in giudizio.
L’uomo aveva poi impugnato la pronuncia dinanzi alla Corte d’appello, e si era visto respingere la propria istanza, e la Cassazione ha condiviso l’orientamento.
Il dolo processuale utile a giustificare la revocazione della sentenza, precisano i giudici, deve consistere in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità.
Pertanto, considerando anche il fatto che il ricorrente ed anche il suo difensore erano a conoscenza della situazione personale della donna, e non hanno sollevato alcun tipo di eccezione nel corso dell’udienza presidenziale, potrebbe far pensare ad una scelta di tipo processuale rivelatasi, poi, errata.


Diritto.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *