Per la quantificazione dell’assegno di mantenimento va considerata semplicemente la capacità reddituali del coniuge obbligato.
Lo precisa il giudice di legittimità con la sentenza n. 7771 del 17 maggio 2012 il quale ha statuito che non ha alcuna rilevanza se il coniuge obbligato proviene da una famiglia abbiente: in assenza di qualsiasi specificazione circa la natura, l’entità e la rilevanza di eventuali apporti da parte della famiglia di origine è irrilevante la situazione familiare di provenienza.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI SALERNO