La Corte di Cassazione ha stabilito che non può essere addebitata la colpa della separazione al coniuge che abbandona il tetto coniugale, in quanto non appagato dalla vita sessuale di coppia
E’ quanto si evince dalla pronuncia della Corte di Cassazione, prima sezione civile, sentenza n. 8773/2012, con la quale i giudici rigettano il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d’appello di confermare l’assegno di mantenimento per la moglie separata.
I giudici della Suprema Corte sostengono che la separazione sia legittima e non addebitabile alla donna, “in quanto l’abbandono della casa familiare appariva determinato da giusta causa, debitamente comprovata e consistente nella mancata realizzazione tra le parti di un’intesa sessuale serena ed appagante”.
Le dichiarazioni di otto testimoni, a conferma di quanto lamentato dalla moglie, non lasciano dubbi sulla veridicità delle affermazioni della donna, accusata dal marito di essere l’unica vera responsabile della crisi di coppia, per “grave indisponibilità e non recettività”.
Al contrario, a parere della Corte, è “insussistente la violazione di obbligo matrimoniale” in capo alla ex moglie, in quanto la mancanza di intesa sessuale rappresenta una “giusta causa” di abbandono del nido coniugale, per consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre gli elementi di fatto addotti dal marito risultano “profili evidentemente insuscettibili di valutazione e controllo” da parte del giudice della legittimità.
La Corte, inoltre, ha convalidato, a carico dell’uomo, l’assegno di mantenimento in favore dell’ ex moglie, pari a 2.500 euro mensili, bocciando del tutto i tentativi del marito di far ricadere sulla presunta “freddezza” del partner l’intera colpa del crack matrimoniale!
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