Con la decisione n. 8926 del 4 giugno 2012 i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di uno sposo che si era visto negare la delibazione della sentenza ecclesiastica della nullità del suo matrimonio, che era stata richiesta da entrambi i coniugi.
Per l’ordinamento civile, obiettavano i giudici di merito, non può essere dichiarato nullo un vincolo che dura da trent’anni, che ha dato luogo ad una convivenza stabile tra i coniugi, da cui sono nati tre figli.
Per la Cassazione, invece, la lunga convivenza fra gli sposi non risulta espressiva delle norme fondamentali che regolano l’istituto del matrimonio, e dunque nulla impedisce la delibazione della sentenza, che dichiara la nullità dello stesso per un vizio del consenso rappresentato da un «difetto di discrezione» da parte dell’uomo rispetto al vincolo costituito dal matrimonio concordatario.
Ma le istanze del diritto canonico e quelle dell’ordinamento interno devono essere bilanciate, avvisano i giudici di legittimità, e, premesso che la giurisprudenza della stessa Corte ha mutato orientamento (prima infatti si negava la delibazione della sentenza di nullità quando il matrimonio si era protratto per molti anni), oggi può affermarsi con certezza che non rientra nelle cause di incompatibilità relativa per la delibazione da
parte della Corte d’appello la circostanza per la quale la sentenza di nullità interviene dopo molti anni di convivenza dei coniugi: l’impedimento a chiedere l’annullamento costituisce una mera condizione di azionabilità che resta esterna e non rappresenta un ostacolo, sul fronte dell’ordine pubblico, al riconoscimento dell’annullamento canonico da parte delle autorità giudiziarie italiane.
Diritto.it
…