A deciderlo è stata la Cassazione con una sentenza recente (n. 8928 del 4 giugno 2012), che ha dato peso alla condotta dell’uomo una volta uscito di casa.
Costui è stato condannato infatti per lesioni contro la moglie, avendo perpetrato ai danni della stessa una serie di vessazioni e pressioni subito dopo la fine della convivenza, e tali scorrettezze sono, secondo i giudici di legittimità, idonee a giustificare un addebito.
Il ricorso dell’uomo deve essere respinto, in base al seguente principio di diritto:«la condotta tenuta da uno dei coniugi dopo la separazione e in prossimità di essa, se pure priva di efficacia autonoma nel determinare l’intollerabilità della convivenza, può comunque essere valutata dal giudice, quale elemento alla luce del quale valutare la condotta pregressa ai fini del giudizio di addebito».
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