Non sfugge alla restituzione la moglie che usa il denaro comune per comprare la casa solo per sé

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Il marito ottiene la ripetizione della somma ricadente nel regime patrimoniale della comunione

Risulta illegittimo l’uso del denaro comune per fini personali da parte della moglie, la quale è tenuta a restituire la somma utilizzata per gli anticipi dell’acquisto di una casa, intestata soltanto a suo nome. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 9859/12, pubblicata il 15 giugno, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna contro la decisione della Corte d’appello di Perugia con la quale è stata condannata al pagamento di quasi 30 mila euro al marito, relative al denaro utilizzato dalla stessa per il pagamento di acconti per l’acquisto di una casa, solo a lei intestata. La prima sezione civile della Suprema corte, in linea con la Corte umbra, ha ritenuto che l’utilizzo delle somme utilizzate dalla donna per gli anticipi dell’acquisto della casa, essendo in comunione di beni, è risultata illegittima e dunque, lecito il risarcimento, ritenendo inammissibile il ricorso. 

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