Non è sufficiente a giustificare lo stato di adottabilità l’indole passiva e la personalità debole dei genitori

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11157 del 4 luglio 2012, ha affermato un importante principio in ordine all’accertamento ed alla conseguente disposizione dello stato di adottabilità del minore. Ribaltando il verdetto della Corte d’Appello, che aveva confermato sul punto la decisione del giudice di primo grado, gli Ermellini affermano a chiare lettere che lo stato di adottabilità del minore non può essere disposto solo perché i genitori hanno una personalità debole e un’indole passiva, aspetti che non escludono la consapevolezza del loro ruolo di genitori. Né è apparso condivisibile l’assunto del giudice dell’appello circa la inidoneità della ritrovata armonia coniugale e del sincero affetto manifestato verso i figli a consentire la formazione di una prognosi favorevole in ordine al corretto svolgimento dei compiti connessi all’esercizio della potestà genitoriale.
La Suprema Corte ha precisato in sentenza che la situazione di abbandono che costituisce il presupposto per la dichiarazione di adottabilità dei minori è configurabile quando si riscontri un non transitorio difetto di quell’assistenza morale e materiale necessaria per assicurare il loro normale sviluppo plico-fisico. Il riconosciuto diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia comporta che l’accertamento dello stato di abbandono debba essere effettuato con particolare 



rigore, e segnatamente con una valutazione non limitata all’apprezzamento della inidoneità dei genitori, ma piuttosto estesa agli effetti pregiudizievoli che da tale inidoneità siano discesi o possano discendere per i minori. Viceversa, osserva la Corte come la conferma della sentenza di primo grado sia avvenuta esclusivamente sulla base di un giudizio negativo espresso in ordine alla personalità dei genitori, e quindi sulla base di una valutazione parziale, non in linea con il particolare rigore richiesto ai fini dell’adozione di provvedimenti di particolare rilevanza, come quello concernente lo stato di adottabilità.
E’ sulla base degli argomenti esposti che la Corte di legittimità ha accolto il ricorso e rinviato al giudice di secondo grado, il quale, in diversa composizione, dovrà orientare il proprio giudizio verificando:
a) se sia riscontrabile il difetto dell’assistenza morale e materiale necessaria per assicurare il normale sviluppo psico-fisico dei minori e se detto eventuale difetto sia transitorio;
b) se e quali effetti pregiudizievoli per i minori possano eventualmente determinarsi a causa delle dette carenze;
c) se, tenuto conto dei miglioramenti nel frattempo intervenuti nel rapporto fra i coniugi, dell’impegno dagli stessi manifestato in favore dell’unione familiare e delle ulteriori possibili evoluzioni in senso positivo, possa o meno ritenersi ancora sussistente lo stato di abbandono eventualmente accertato per il periodo antecedente al detto mutamento.


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