La casa familiare assegnata a uno dei coniugi in sede di separazione può essere pignorata dai creditori dell’ex anche se chi detiene l’abitazione è affidatario dei figli. In questa circostanza, infatti, non possono trovare applicazione le regole indicate dalla Cassazione per il caso di trasferimento della casa familiare, secondo le quali in mancanza di trascrizione il provvedimento di assegnazione è comunque opponibile al terzo per nove anni. Quindi, l’unica possibilità per opporsi al procedimento è quella di aver trascritto l’assegnazione prima dell’atto di esecuzione. Sono le conclusioni della terza sezione civile della Cassazione che, con la sentenza 12466 depositata il 19 luglio scorso, ha respinto il ricorso di una signora nei confronti di una società creditrice dell’ex marito.
La donna, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, ha spiegato al giudice che l’impresa creditrice del suo ex marito aveva pignorato la casa a lei assegnata in sede di separazione anche se l’immobile era di proprietà del debitore solo per metà. Inoltre, l’esecuzione si doveva considerare inefficace nei suoi confronti dato che sull’immobile vantava il diritto di abitazione: l’alloggio le era stato assegnato come casa familiare. E il provvedimento – ha sostenuto la donna –, pur non essendo trascritto, era opponibile al terzo acquirente per nove anni. La casa inoltre era stata acquistata in regime di comunione legale con la conseguenza che per metà era anche sua. Ma il tribunale ha respinto l’opposizione affermando che l’immobile era di proprietà esclusiva dell’ex marito e che l’assegnazione non era opponibile al creditore procedente.
La vicenda è finita, quindi, di fronte ai giudici di legittimità. In Cassazione, in particolare, la donna ha contestato le conclusioni di merito circa la comproprietà del bene e, soprattutto, la parte della sentenza in cui il giudice ha escluso che l’assegnazione della casa familiare possa essere considerata istituto affine alla locazione. In questo modo, ha affermato la ricorrente, il tribunale ha negato l’applicabilità della norma in tema di opponibilità al terzo delle locazioni sotto i nove anni, ritenendola invece consentita, senza limiti temporali, solo in presenza della trascrizione del provvedimento di assegnazione. Al contrario, ha proseguito la ricorrente, la giurisprudenza di legittimità sarebbe ormai consolidata nell’affermare che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, avendo per definizione data certa, è opponibile per nove anni, anche se non trascritto, al terzo che ha acquistato in data successiva all’assegnazione e oltre i nove anni se trascritto prima.
La Cassazione, nel decidere la vertenza respingendo definitivamente le istanze della signora, ha affermato che la decisione del tribunale, giusta nel merito, necessita di una correzione nella motivazione in relazione al momento in cui si verifica lo scioglimento della comunione tra i coniugi. Infatti, ha chiarito il collegio, non è accettabile la tesi secondo cui questo si verificherebbe dal provvedimento presidenziale che autorizza l’interruzione della convivenza; si deve invece attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Questo errore, però, non cambia le sorti della vicenda dal momento che l’acquisto della casa da parte dell’ex marito si è comunque verificato in un momento in cui la comunione legale era già sciolta.
Fatta questa premessa e accertato che l’immobile appartiene solo al marito, la Corte ha concluso che l’esistenza di un provvedimento di assegnazione non incide sulla pignorabilità dell’alloggio. Infatti, la volontà del legislatore «di assimilare ai meri fini della trascrizione, il diritto del l’assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo al l’istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione» vale solo in caso di trasferimento del l’immobile. Al contrario, il diritto dell’assegnatario «non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente».
IL SOLE 24 ORE
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buon giorno,ho in corso un pignoramento da parte della banca e serit. la casa familiare è intestata a me (con il coniuge siamo in separazione di beni) con 3 minori. l’altra ho una quota di 9/12 ereditata dai miei genitori e dagli stessi ho un debito serit con ipoteca su quest’ultimo immobile. circa 4 anni fa ho acceso un mutuo e la banca ha messo ipoteca sulla prima casa e sulla seconda facendo firmare le mie sorelle per la loro quota come terze datrici di ipoteca. non ho potuto piu’ pagare il mutuo e la serit dato che continuavo a pagare sempre interessi. posso aggredire la casa familiare con 3 minori? grazie