La Suprema Corte, con sentenza n. 11414, depositata in data 6 luglio 2012, ha stabilito che in tema di mantenimento del figlio naturale, l’assegno può essere ridotto dal giudice se il reddito dichiarato dall’ex è inattendibile.
L’incongruità del reddito dichiarato, nel caso di specie, è stata desunta dal fatto che la rata del mutuo e le spese mensili sostenute dalla donna fossero del tutto sproporzionate rispetto a quanto risultava dalla dichiarazione dei redditi.
I giudici della Corte di Cassazione hanno pertanto confermato una sentenza della Corte di Appello di Palermo, sezioni Minorenni, che aveva ridotto sensibilmente l’importo dell’assegno di mantenimento previsto dal giudice di prime cure. Secondo la Corte territoriale, era del tutto inattendibile il reddito dichiarato al fisco dalla donna, tenuto conto dell’incidenza mensile del canone di locazione e della rata di mutuo posti a suo carico.
La Cassazione, nel rigettare il ricorso ha ricordato che: “in tema di mantenimento del figlio naturale, ciascuno dei genitori ha un dovere autonomo e concorrente con quello dell’altro di provvedere al mantenimento della prole in ragione delle proprie sostanze”.
Avv. Claudio Sansò
Presidente AMI SALERNO
Coordinatore NAZIONALE AMI