L’autorizzazione, temporanea, alla permanenza nel territorio italiano del genitore del minore, in presenza di motivi gravi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore stesso, non necessariamente richiede la sussistenza di situazioni di emergenza oppure di circostanze contingenti ed eccezionali, correlate allo stato di salute, in quanto è possibile ricomprendere ogni danno effettivo, concreto, percepibile ed oggettivamente grave che potrebbe derivare al minore a causa dell’allontanamento del genitore o dal definitivo sradicamento dall’ambiente familiare.
Il fatto
Un genitore straniero ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello che aveva negato l’autorizzazione alla sua permanenza in Italia per un anno in qualità di genitore di due figli minori.
In seguito dell’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. S.U. n. 21199 del 25 ottobre 2010) la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 7516/2010) è ormai orientata nel ritenere che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del
La Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 07.09.2012 n° 15025 afferma, quindi, che il ricorso presentato dal genitore sia manifestamente fondato dato che l’età dei figli del ricorrente giustifica, almeno in astratto, la previsione di un grave danno connesso alla loro separazione dal genitore.
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