La Suprema Corte, con ordinanza n. 17301/2012 depositata in data 10 ottobre u.s, ha affrontato il tema dell’ assegno divorzile, enunciando i principi da rispettare, sia per accertare l’esistenza dello stesso, sia per determinarne l’ ammontare.
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte si riferisce ad una coppia di coniugi che si rivolge al Tribunale per sentirsi dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, tra le altre disposizioni, determina in € 900,00 mensili l’assegno divorzile dovuto dal marito in favore della coniuge.
Tale importo viene, però, quasi dimezzato dalla Corte di Appello sulla base di un deterioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato.
La moglie, pertanto, ricorre in Cassazione.
I Giudici di legittimità, con l’ ordinanza su menzionata, ribadiscono il principio secondo cui l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi: la prima è tesa ad accertare l’esistenza del diritto in astratto, considerando l’inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge istante e la impossibilità oggettiva a procurarseli; il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nella seconda fase, invece, il giudice deve determinare in concreto l’ammontare dell’assegno. Per fare ciò deve rispettare determinati parametri quali il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio; le attuali condizioni economiche delle parti; la durata del matrimonio.
Ebbene, nel caso di specie, la Suprema Corte valutate tutte le condizioni di cui sopra, ha confermato la riduzione dell’assegno divorzile sulla base di una modifica in peius delle condizioni patrimoniali e reddituali del marito.
Avv. Marianna Grimaldi
Segretario A.M.I. Salerno
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Buongiorno avrei da rivolgerle due domdane:non capisco perche8 ogni volta che finisco un rapporto di lavoro sempre presso lo stesso datore di lavoro l’ultima busta paga non mi vieni data e se la chiedo la risposta e8 che non la trova.Secondo ma a me ogni fine rapporto spetta la liquidazione?la ringrazio per la sua cortesia.Giuseppina