La Cassazione, con sentenza n. 17636 depositata in data 15 ottobre 2012, ancora una volta, riconosce rilevanza giuridica alla convivenza more uxorio.
Questa volta, i giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra due vedove.
Il primo matrimonio era durato ben trentadue anni, il secondo “soli” nove anni. Ebbene, il Tribunale assegna, a sorpresa, il 70 % della pensione di reversibilità alla seconda moglie ed il restante 30% alla prima.
In Appello, però, i giudici modificano le percentuali ed assegnano il 50% ad entrambe le vedove.
Tale decisione trova la sua ratio sia nella maggiore rilevanza da attribuire alla durata del primo matrimonio (32 anni comprensivi anche del periodo di separazione), sia nelle differenti condizioni economiche in cui versano le due vedove e che vede la seconda moglie con un reddito superiore.
La prima moglie, non soddisfatta della pronuncia della Corte di Appello ricorre in Cassazione.
Quivi viene evidenziato che i giudici di Appello hanno riconosciuto maggiore rilevanza alla durata dei rispettivi matrimoni, ma sono giunti comunque ad equiparare le rispettive quote della pensione di reversibilità, affermando che il criterio temporale è fondamentale e necessario, ma non esclusivo perché possono essere applicati correttivi affidati alla discrezionalità dei giudici.
Nella fattispecie, il correttivo da applicare è, senza dubbio, la durata della convivenza prematrimoniale vantata dalla seconda moglie.
Pertanto, proprio in considerazione di tale dato, la decisione della Corte di Appello risulta legittima e la ripartizione della pensione di reversibilità al 50% tra le due vedove va confermata.
Avv. Marianna Grimaldi
Segretario A.M.I. Salerno
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