150 euro per mantenere i tre figli avuti fuori dal matrimonio sono un po’ pochi

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 Per tre anni omette di contribuire al benessere di tre minori, facendo mancare loro i dovuti mezzi di sussistenza. Il padre-studente non trova conforto dalla Cassazione: troppo evidenti gli addebiti mossi nei giudizi di merito e troppo vaghe le doglianze avanzate. L’uomo era sì in difficoltà economica, ma non in un vero stato di indigenza; e il fatto che non abbia mai cercato un’occupazione non può che confermare la violazione degli obblighi di sussistenza. Questa la vicenda esaminata dalla Cassazione nella sentenza n. 34481/12.


Figli indigenti. Il Tribunale di Pavia, prima, e la Corte di Appello di Milano, poi, condannavano un uomo alla pena di sei mesi di reclusione (oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile) in ordine al reato dell’art. 570, c. 2, c.p. Egli aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla prole piuttosto numeroso – tre bambini – avuti da relazioni extra-coniugali, omettendo di contribuire al loro mantenimento sin dalla nascita.        
Le doglianze prospettate dall’imputato dinnanzi alla Cassazione si rilevano tutte inammissibili.
Errore veniale. La Corte territoriale, seppur riportando in maniera imprecisa il cognome dell’uomo (questione di una “o” finale al posto della “i”), ha indubbiamente individuato la sentenza impugnata e i connotati dell’interessato, sicché gli errori materiali non hanno avuto rilevanza tangibile sulla decisione.            
Il secondo motivo di ricorso ripropone le medesime prospettazioni fatte valere in sede di Appello. I giudici del merito hanno già valutato e deciso in maniera motivata: l’indigenza economica è un concetto differente da quello di difficoltà economica (situazione assimilabile al caso di specie), poiché in tale ipotesi permane per l’interessato l’obbligo di assistenza e contribuzione in favore dei figlioli.
La gravità della condotta omissiva, inoltre, si è protratta per ben tre anni. Non potevano certo bastare 150 € per mantenere tre figli, quindi per gli Ermellini è «del tutto congruo» l’importo salato da versare a titolo di risarcimento dei anni alla parte civile.
Di sicuro le spese processuali addebitate all’ardito ricorrente e la somma da versare nella cassa delle ammende non aiuteranno a migliorare la situazione. 

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