AMI BOLOGNA: DOCUMENTO PSICOFORENSE SUGLI OSTACOLI AL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ E SUL LORO SUPERAMENTO

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 DOCUMENTO PSICOFORENSE SUGLI OSTACOLI AL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ E SUL LORO SUPERAMENTO

1. La legislazione italiana in ossequio alla Costituzione italiana, alla Convenzione dei Diritti del

Fanciullo di New York, alla Convenzione di Strasburgo ed alla Convenzione Europea dei Diritti

dell’Uomo pone a fondamento dei rapporti familiari la bigenitorialità, ovvero il diritto dei minori a

rapportarsi in maniera armonica ed equilibrata con i propri genitori e con le rispettive famiglie di

origine.

2. Le condotte volte ad ostacolare l’esercizio di tale diritto risultano pertanto censurabili e possono a

volte configurare un maltrattamento.

3. Capita talora che, per il prevalere di dinamiche di coppia particolarmente disfunzionali, il

genitore presso il quale il figlio è prevalentemente collocato trasmetta al figlio stesso l’ostilità verso

l’altro genitore.

4. Ciò può avvenire per via indiretta (il bambino si appropria delle reazioni emotive del genitore)

oppure diretta (il genitore trasmette attivamente al bambino i propri giudizi o gli fornisce

informazioni parziali o distorte).

5. Il fenomeno del bambino conteso e “schierato” a difesa di un genitore contro l’altro risulta,

purtroppo, molto frequente nelle separazioni caratterizzate da un’alta conflittualità in cui i partner,

anche a causa delle loro caratteristiche di personalità, non riescono ad elaborare in modo evolutivo

e riflessivo l’evento separativo.

6. Tale condizione è stata in un primo tempo denominata “Sindrome di Alienazione Genitoriale”

nello stesso modo in cui si è parlato di “Sindrome del Bambino Maltrattato”, per poi focalizzare

l’attenzione sulle diverse manifestazioni del maltrattamento oltre che sui fattori di rischio e

protettivi. Il fatto che il maltrattamento non costituisca una sindrome in senso proprio non significa

che il maltrattamento non esista come fenomeno, potendo compromettere i potenziali di sviluppo

psicoevolutivo del minore coinvolto.

7. Le attuali riflessioni della comunità scientifica, basate su molteplici ricerche in ambito nazionale

ed internazionale, non consentono di definire il bambino come “malato” solo in quanto influenzato

negativamente da un genitore contro l’altro sino ad arrivare, nei casi più eclatanti, al rifiuto di ogni

forma di rapporto.

8. Attualmente si ritiene che il termine più corretto per definire tale fenomeno sia “Alienazione

Parentale” e non “Sindrome di Alienazione Genitoriale” sottolineando (nei casi di rifiuto non

motivato) che non si tratta di una problematica individuale del figlio ma di una difficoltà relazionale

tra i tre membri della famiglia: bambino, madre e padre, alla quale possono contribuire i membri

della famiglia allargata. Anche se in misura che può essere diversa come intenzioni, motivazioni e

comportamenti, ognuno dei componenti il gruppo familiare fornisce il proprio personale contributo

in misura variabile da caso a caso.

9. I segni di tale condizione sono il rifiuto ingiustificato e comunque talora solo parzialmente

motivato da parte del figlio di frequentare uno dei due genitori (più spesso il padre ma non

infrequentemente la madre) e/o il “voltafaccia” del figlio stesso, il quale prima della separazione era

legato al genitore che successivamente non vuole più frequentare. Altro segnale è l’ingiustificato

disprezzo non solo per un genitore ma per l’intera sua famiglia d’origine e/o ricostruita.

10. Si può discutere se a questo fenomeno sia opportuno dare un nome specifico; a questo proposito

sembra che i manuali di classificazione di prossima uscita (DSM V e ICD 11) siano orientati a

farlo rientrare e definirlo all’interno della categoria dei “Disturbi Relazionali”.

11. Come per il maltrattamento, riteniamo che negare il fenomeno del rifiuto immotivato e

persistente di un genitore significhi commettere un errore grossolano e fuorviante.

12. Le implicazioni psicosociali e giuridiche della violazione dei diritti relazionali dei soggetti

coinvolti in tali situazioni giustifica la messa in atto di interventi e di provvedimenti psicosociali e

giudiziari volti alla tutela dei diritti stessi, i quali varieranno di caso in caso a seconda dell’età del

minore coinvolto, della sua capacità di autodeterminazione e delle responsabilità dei genitori e dei

familiari coinvolti. D’altronde, in ambito giuridico l’attenzione alla particolarità di ogni singola

situazione rappresenta un elemento fondamentale di rispetto dei componenti il nucleo familiare e

soprattutto, nel caso specifico, di tutela dei diritti relazionali del minore.

 

Iolanda Abate, Paola Antonelli, Renato Ariatti, Anna Balabio, Fabio Benatti, Linda Betti,

Francesca Bianchi, Chiara Brillanti, Cristina Cabras, Giovanni Battista Camerini, Elisa

Cantarutti, Daniela Carboni, Daniela Catullo, Adele Cavedon, Simona Chiari, Francesca

Ciammarughi, Sara Codognotto, Serena Colaianni, Elena Consenti, Antonietta Curci,

Ancilla Dal Medico, Michele D’Andreagiovanni, Rodolfo de Bernart, Luisella De Cataldo

Neuburger, Rosanna Della Corte, Rubens De Nicola, Ida de Rénoche, Carlo Desole,

Renzo Di Cori, Alessandro Fanuli, Valeria Giamundo, Guglielmo Gulotta, Moira Liberatore,

Laura Lombardi, Giovanni Lopez, Tiziana Magro, Marisa Malagoli Togliatti, Maurizio

Marasco, Barbara Masseroli, Aldo Mattucci, Isabella Merzagora Betsos, Marco Monzani,

Daniela Pajardi, Patrizia Patrizi, Sara Pezzuolo, Cesare Piccinini, Luisa Puddu, Donatella

Pulixi, Donatella Ragusa, Marco Ricci Messori, Severo Rosa, Lino Rossi, Ugo Sabatello,

Laura Sancio, Luca Sammicheli, Giuseppe Sartori, Melania Scali, Gilda Scardaccione,

Luciana Silvestris, Magda Tura, Elena Varoli, Alfredo Verde, Matteo Villanova, Laura

Volpini, Vittorio Volterra, Alberta Xodo, Georgia Zara

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