Legittima la nomina di un amministratore di sostegno per un novantenne convolato a nozze con una giovane donna straniera.
La Suprema Corte, con sentenza n. 18320/12 depositata in data 25 ottobre u.s., considera fondate le ragioni dei figli dell’anziano signore, secondo i quali questi non sarebbe nelle condizioni psico-fisiche adeguate per curare la propria persona e per gestire i propri interessi.
I figli del non più giovane sposo, hanno richiesto l’intervento del Giudice Tutelare affinché venisse nominato un amministratore di sostegno per il padre, soprattutto per salvaguardare gli aspetti economici, pensione compresa.
Tale richiesta è stata accolta dal Giudice Tutelare che ha nominato, quale amministratore di sostegno, una terza persona super partes e non la giovane moglie o uno dei figli.
Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello, che ha limitato l’assistenza al solo “compimento degli atti di amministrazione economica”.
La stessa Corte, inoltre, ha spiegato che l’intervento di una terza persona super partes, si era resa necessaria anche a causa della forte conflittualità in ambito familiare.
L’uomo, però, affiancato dalla giovane moglie, è ricorso in Cassazione chiedendo, in primis, un approfondimento sulle proprie reali capacità psico-fisiche; ha contestato poi il contenuto eccessivamente ampio dell’incarico affidato all’amministratore di sostegno, lamentando la “violazione del diritto fondamentale delle persone disabili ad auodeterminarsi”, nonché la violazione del principio di “proporzionalità della misura alle condizioni della persona”.
La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato in toto la legittimità del provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno.
La sentenza in esame pone, al centro della sua decisione, la consulenza tecnica utilizzata dal Giudice Tutelare, dalla quale emerge che l’anziano signore è impossibilitato, date le sue condizioni, a provvedere da solo ai propri interessi.
La scelta di un amministratore di sostegno è, pertanto, ritenuta necessaria e doverosa, anche stante la funzione di tale istituto che prevede solo l’assistenza negli atti di straordinaria amministrazione indicati tassativamente dal Giudice Tutelare e, precisamente, “gestione dei conti corrente, titoli, riscossione della pensione e di altri emolumenti”.
L’arzillo novantenne può, comunque, compiere, in piena autonomia, gli “atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
Avv. Marianna Grimaldi
Segretario A.M.I. Salerno
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