L’ex moglie può accedere all’accertamento fiscale sul marito

| Inserito da | Categorie: Novità dall'AMI Nazionale

 

L’agenzia delle Entrate deve esibire alla moglie separata l’avviso di accertamento tributario notificato all’altro coniuge e tutti i documenti su cui esso si fonda (relazioni acquisite, anche della Guardia di Finanza, atti prodotti dal coniuge per dimostrare i propri redditi e tutta la documentazione relativa a questi procedimenti in base all’articolo 73 del Dpr 600/73) per consentirle di ricostruire la reale disponibilità reddituale del marito rispetto a quella dichiarata al Fisco. Questo per permettere alla moglie di dimostrare, nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione proposto da quest’ultimo, l’infondatezza della richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento.
Lo ha affermato il Tar per il Friuli Venezia Giulia che, con la sentenza 363 dell’8 ottobre, ha accolto il ricorso della moglie contro il rigetto dell’amministrazione finanziaria di consegnarle copia di tutta la documentazione alla base dell’avviso di accertamento tributario notificato al marito per un anno di imposta precedente la separazione. Secondo i giudici amministrativi, infatti, contro chi agisce, adducendo i maggiori redditi sopravvenuti della moglie separata per modificare le condizioni della separazione concordate, è utile controdedurre che, già all’origine, quelle condizioni erano squilibrate, ma a danno della moglie, dato che l’ex marito aveva redditi superiori a quelli dichiarati a suo tempo e sulla base dei quali erano state stabilite le condizioni economiche della separazione. Per sostenerlo, è utile la documentazione tributaria, senza che sia rilevante l’anteriorità dei fatti documentati rispetto alla data della separazione e del contenzioso per la modifica delle relative condizioni.
La pronuncia è interessante perché conferma il principio che un coniuge che voglia separarsi e chiedere l’assegno di mantenimento, per sé o per i figli, può avere accesso, oltre alle buste paga, all’estratto conto previdenziale e al certificato di occupazione lavorativa, anche a tutta la documentazione tributaria relativa all’altro coniuge e acquisita dall’agenzia delle Entrate nell’ambito di un procedimento tributario per dimostrare la reale situazione reddituale di quest’ultimo. Questa documentazione è inaccessibile nel corso del procedimento tributario, mentre non ci sono esigenze di segretezza dopo la sua conclusione e l’adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell’imposta dovuta (Consiglio di Stato, sentenza 53/2010).
Alla luce della pronuncia del Tar Friuli Venezia Giulia, ogni coniuge potrebbe proporre un’istanza di accesso per avere copia delle comunicazioni relative all’altro coniuge contenute nell’archivio dei rapporti finanziari gestito dall’agenzia delle Entrate, in cui confluiscono le comunicazioni cui sono tenuti tutti gli operatori finanziari. Così potrebbero essere acquisiti documenti relativi ai rapporti di conto corrente (comprese carte di credito/debito), di deposito bancario o postale intrattenuti da uno dei coniugi con le banche o con le Poste italiane e i rapporti intrattenuti con società finanziarie e di investimento, e conoscere le "operazioni extraconto" effettuate allo sportello della banca, contro presentazione di denaro contante o assegni, senza transito in un conto corrente (su questa possibilità, si vedano le ordinanze del 28 gennaio 2011 della Corte di appello di Cagliari e del 18 gennaio 2008 del tribunale di Palermo).

Il SOLE 24 ORE

Commenti su L’ex moglie può accedere all’accertamento fiscale sul marito

  1. Giovanni

    Va bene! Sempre contro il maschio, il marito, ma che io sappia, per qualche caso raro, non ho letto mai niente dove la stessa giustizia, proceda per verificare che la “LEI” lavora, guadagna, redditi, ecc. che possa, comprovare il “LUI” come questo caso.
    Grazie.
    Gianni.

    N.B. Gradirei gentilmente Vs. notizie, anche sulla mia Email, sia per la presente, che per la precedente di stamattina, per il caso di Massafra.
    Grazie e cordiali saluti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *